Provvedimento del Direttore dell’A.d.E. del 1° luglio 2020.
Uno dei temi da chiarire era definire il momento da cui si può usufruire del credito di imposta; la risposta è da quando il canone viene effettivamente versato.
Tuttavia questa condizione non risolve un altro aspetto vale a dire la situazione in cui vi siano più debiti della medesima specie vale a dire più canoni di locazione da onorare.
E’ stato chiarito che nel momento in cui venga pagato il canone relativo ad una mensilità per la quale è possibile fruire del credito d’imposta, è indispensabile lasciare una prova di quale sia la mensilità pagata, ad esempio effettuato un bonifico nella cui causale sia espressamente indicato “pagamento affitto mese di ….”.
In tal caso il canone onorato sarà imputato a tale mese, indipendentemente dal fatto che ve ne siano di pregressi impagati, e pertanto nel rispetto delle condizioni richieste si potrà fruire del credito d’imposta.
Viceversa in caso di accordo tra locatore e conduttore per la rateizzazione dei canoni già scaduti e precedenti le mensilità a cui si riferisce il credito d'imposta, non è possibile imputare i pagamenti effettuati alle mensilità per le quali spetta l’agevolazione.
Nel caso in cui vi sia in essere un contratto a prestazioni miste (per la messa a disposizione degli spazi, delle utenze, riscaldamento e raffrescamento e dei servizi di pulizia), viene riconosciuto il credito d’imposta , nella misura del 30%, a condizione che il contratto “contenga” almeno un immobile utilizzato ai fini aziendali/professionali.