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Tassazione dividendi/utili percepiti da persone fisiche

  • di Luigi Mondardini

    Aumentata dal 49,72% al 58,14% la percentuale di concorrenza al reddito.

    Sono gli  utili derivanti da partecipazioni in società / enti soggetti IRES; in particolare relativi a partecipazioni  qualificate, non detenute nell’esercizio d’impresa ( sugli utili da partecipazioni non qualificate è applicabile la ritenuta a titolo d’imposta del 26%) e qualificate e non, detenute nell’esercizio d’impresa.
     
    Si ricorda che per “partecipazione non qualificata” si intende  una percentuale pari o inferiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).
     
    La partecipazione è “ qualificata” quando rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).
     
    La nuova percentuale è applicabile agli utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, agli utili formati a partire dal 2017). 
     
    Sinteticamente la tassazione in capo ai soci persone fisiche “private” relativamente a partecipazioni qualificate;  ai soci persone fisiche imprenditori / società di persone relativamente a partecipazioni qualificate / non qualificate; è così sintetizzabile: 
     
    - fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 (in generale fino al 2007) :40%
     
     
    - dall’esercizio successivo e quello in corso al 31.12.2007 (in generale dal 2008) fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale fino al 2016) 49,72%;
     
    - Dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2017) 58,14%.
     
    Si ricorda che a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella aventi ad oggetto l’utile 2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all’esercizio 2007, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40% e poi fino all’esercizio 2016, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 49,72%. 
     
    Di fatto, si considerano distribuiti per primi gli utili formati nei periodi più remoti.
     
     
    La Finanziaria 2018  ha “allineato” il trattamento fiscale previsto per gli utili da partecipazioni qualificate a quelli da partecipazioni non qualificate, con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
     
    Tale novità interessa esclusivamente gli utili corrisposti a persone fisiche “private”, ossia relativamente a partecipazioni non detenute in regime d’impresa. 
     
    Di conseguenza, per le somme corrisposte a: 
     
    - persone fisiche per partecipazioni detenute in regime d’impresa;
    - società di persone;
    viene confermata la concorrenza alla formazione del reddito complessivo nelle suddette percentuali.
     
    Ai fini della non applicazione della ritenuta da parte della società, il socio all’atto della percezione deve dichiarare soltanto che la partecipazione è detenuta in regime d’impresa.
     
    Non è pertanto più necessaria la specificazione della tipologia di partecipazione (qualificata) detenuta. 
     
    Le novità in esame sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall’1.1.2018. 
     
    Va tuttavia considerato quanto specificato dalla seguente  disposizione transitoria: 
     
    “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto”.
     
    Di conseguenza: 
     
    - agli utili prodotti fino al 2017 distribuiti (deliberati) dall’1.1.2018 al 31.12.2022 a soci persone fisiche “private”, che detengono partecipazioni qualificate, risultano applicabili le predette percentuali di concorrenza al reddito complessivo.
     
    - La citata disposizione transitoria fa specifico riferimento alle distribuzioni deliberate dal 2018 al 2022.
     
    - Pertanto, dal tenore letterale della stessa, si desume che gli utili prodotti fino al 2017, la cui distribuzione è stata deliberata entro il 31.12.2017, pagati dal 2018 sono soggetti alle nuove regole, con conseguente applicazione della ritenuta del 26%. 
     
    - Tuttavia, per ragioni di ordine logico – sistematico, si potrebbe ritenere che anche a dette somme (riferite a utili ante 2018) sia possibile applicare le vecchie regole (analogamente a quelle deliberate dal 2018). Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
     
    - Dagli utili prodotti dal 2018 è applicabile la nuova disposizione, con conseguente assoggettamento a ritenuta del 26% a prescindere dalla tipologia di partecipazione detenuta.
     
    Esempio:
     
    - La Alfa srl, costituita da 2 soci al 50%, ha deliberato il 22.4.2017, in sede di approvazione del bilancio 2016, la distribuzione dell’utile 2016, pari a € 25.000, interamente corrisposto nel 2017. 
    - L’utile distribuito ai soci, titolari di una partecipazione qualificata, sarà soggetto a tassazione nella misura del 49,72% nell’ambito del mod. REDDITI 2018. 
    - Se viceversa  l’utile venisse corrisposto per € 15.000 nel 2017 e per € 10.000 nel 2018. L’utile distribuito ai soci sarà soggetto a tassazione:  per € 15.000 nella misura del 49,72% nell’ambito del mod. REDDITI 2018; per € 10.000 con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
     
    Si consideri ora il caso della Beta srl, costituita da 2 soci di cui 1 al 40% e l’altro al 60%; con  delibera del  5.10.2018 si decide la distribuzione di una riserva di utili pari a € 30.000, costituita con utili prodotti dal 2008 al 2016, pagati entro il 31.12.2018. Quanto distribuito ai soci, titolari di una partecipazione qualificata, sarà soggetto a tassazione nella misura del 49,72% nell’ambito del mod. REDDITI 2019.
     
     

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