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TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

  • di Francesco Mondardini

    Scadenza del 16 marzo

    Le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri sociali, prevista dal DPR 641/1972.

     

    La scadenza riveste particolare importanza in quanto l’omesso o tardivo versamento comporta l’applicazione di rilevanti sanzioni amministrative.

     

    ?? SOGGETTI OBBLIGATI

     Sono tenute al versamento:

     

    - Società per azioni (S.p.A.)

    - Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

    - Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

    - Società consortili costituite in forma di società di capitali

    - Società poste in liquidazione

     

    L’obbligo sussiste indipendentemente dall’effettiva tenuta o movimentazione dei libri nel corso dell’anno.

     

    ?? IMPORTO DELLA TASSA

    L’importo è determinato in misura forfettaria e dipende dall’ammontare del capitale sociale (o fondo di dotazione) risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento:

     

    € 309,87 se il capitale sociale non supera € 516.456,90

    € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90

     

    Si precisa che: l’importo è fisso; non dipende dal numero dei libri o registri tenuti; non varia in funzione del numero di pagine utilizzate.

     

    ?? MODALITA' DI VERSAMENTO

    ? Primo anno di attività

    Il versamento deve essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato a:

    “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”

    Il pagamento deve avvenire prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA. 

     

    ? Anni successivi

    Il versamento deve essere effettuato entro il 16 marzo tramite Modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali, e indicazione dell’anno di riferimento.

     

    ?? LIBRI SOGGETTI A VIDIMAZIONE

    La vidimazione iniziale è prevista esclusivamente per i libri sociali obbligatori ai sensi dell’art. 2421 c.c., tra cui:

    - libro dei soci

    - libro delle obbligazioni

    - libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee

    - libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione

    - libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale

    - libro del comitato esecutivo (ove esistente)

    - libro delle assemblee degli obbligazionisti

    - ulteriori libri previsti da norme speciali

     

    Non sono soggetti a vidimazione: libro giornale, libro inventari, registri IVA, registro beni ammortizzabili, altri registri fiscali. Per tali registri è richiesta esclusivamente la numerazione progressiva delle pagine.

     

    ?? TENUTA DIGITALE DEI LIBRI SOCIALI

    L’obbligo di vidimazione permane anche qualora i libri sociali siano tenuti in modalità informatica.

    Ai sensi dell’art. 2215-bis c.c., gli obblighi si considerano assolti mediante:

    - apposizione della firma digitale dell’imprenditore o del soggetto delegato;

    - apposizione della marcatura temporale almeno una volta all’anno.

     

    ?? SANZIONI IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO

     

    L’omesso versamento della tassa comporta una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’importo dovuto, con un minimo di € 103 oltre interessi. 

    Resta ferma la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di ritardo nel pagamento.

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