Scadenza del 16 marzo
Le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri sociali, prevista dal DPR 641/1972.
La scadenza riveste particolare importanza in quanto l’omesso o tardivo versamento comporta l’applicazione di rilevanti sanzioni amministrative.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenute al versamento:
- Società per azioni (S.p.A.)
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
- Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
- Società consortili costituite in forma di società di capitali
- Società poste in liquidazione
L’obbligo sussiste indipendentemente dall’effettiva tenuta o movimentazione dei libri nel corso dell’anno.
IMPORTO DELLA TASSA
L’importo è determinato in misura forfettaria e dipende dall’ammontare del capitale sociale (o fondo di dotazione) risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento:
€ 309,87 se il capitale sociale non supera € 516.456,90
€ 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90
Si precisa che: l’importo è fisso; non dipende dal numero dei libri o registri tenuti; non varia in funzione del numero di pagine utilizzate.
MODALITA' DI VERSAMENTO
? Primo anno di attività
Il versamento deve essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato a:
“Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”
Il pagamento deve avvenire prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.
? Anni successivi
Il versamento deve essere effettuato entro il 16 marzo tramite Modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali, e indicazione dell’anno di riferimento.
LIBRI SOGGETTI A VIDIMAZIONE
La vidimazione iniziale è prevista esclusivamente per i libri sociali obbligatori ai sensi dell’art. 2421 c.c., tra cui:
- libro dei soci
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee
- libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione
- libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale
- libro del comitato esecutivo (ove esistente)
- libro delle assemblee degli obbligazionisti
- ulteriori libri previsti da norme speciali
Non sono soggetti a vidimazione: libro giornale, libro inventari, registri IVA, registro beni ammortizzabili, altri registri fiscali. Per tali registri è richiesta esclusivamente la numerazione progressiva delle pagine.
TENUTA DIGITALE DEI LIBRI SOCIALI
L’obbligo di vidimazione permane anche qualora i libri sociali siano tenuti in modalità informatica.
Ai sensi dell’art. 2215-bis c.c., gli obblighi si considerano assolti mediante:
- apposizione della firma digitale dell’imprenditore o del soggetto delegato;
- apposizione della marcatura temporale almeno una volta all’anno.
SANZIONI IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO
L’omesso versamento della tassa comporta una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’importo dovuto, con un minimo di € 103 oltre interessi.
Resta ferma la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di ritardo nel pagamento.