La Tasi è il tributo comunale sugli immobili per i servizi indivisibili.
Fa parte della imposta comunale unica IUC, insieme all'IMU (per i beni immobili diversi da quelli di residenza) e alla TARI (per il servizio di trasporto rifiuti).
Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte edificabili e non, a qualunque uso adibiti.
Da ricordare che l'imposta è dovuta congiuntamente da proprietario e utilizzatore con la suddivisione minima di 90-10% e massima di 70-30%, come deliberato dal Comune.
Dal 2016 la TASI non è più dovuta sugli immobili adibiti ad abitazioni principali, ad eccezioni di quelle cd. di lusso con categoria catastale A/1, A/8, A/9.
Pertanto i soggetti che devono versare la tassa sono:
- I proprietari e gli inquilini di seconde case;
- I proprietari e gli inquilini di negozi e uffici
- I proprietari e gli inquilini d’immobili d’impresa
- I proprietari e gli inquilini dei fabbricati rurali strumentali
Sono viceversa escluse dalla TASI le le aree scoperte accessorie o di pertinenza di locali tassabili, non operative; le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c; i terreni agricoli
Da ricordare che l'imposta è dovuta congiuntamente da proprietario e utilizzatore con la suddivisione minima di 90-10% e massima di 70-30%, come deliberato dal Comune.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.
Il Comune con specifica delibera può :
- ridurre, azzerare o rideterminare l’aliquota rispettando però il vincolo per cui la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (10,6‰).
- prevedere riduzioni ed esenzioni tariffarie. Solo per finanziare maggiori detrazioni per le fasce deboli è stato anche previsto l'aumento ulteriore fino allo 0,8 per mille
Per il calcolo dell'imposta, l'aliquota fissata dal Comune va applicata, come per l'IMU, sulla rendita catastale, rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i valori relativi alla specifica categoria catastale.
In caso di possesso inferiore all'anno la TASI va calcolata applicando le regole dell’IMU ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
Anche per quanto riguarda la suddivisione dell'importo in due rate si seguono le regole dell'IMU : se il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi, corrispondenti agli otto mesi di possesso del bene
Le scadenze a regime sono 16 giugno per la prima rata e 16 dicembre per la seconda.
E' consentito il pagamento della TASI anche in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.