Dove i Comuni non hanno deliberato per tempo, la tranche di giugno slitta di quattro mesi.
Aliquote entro il 10 settembre, altrimenti un solo versamento pari all’1 per mille
Pubblicato in GU il Dl 88/2014 con il quale sono rese note le date di scadenza della Tasi 2014 (tassa sui servizi indivisibili) per i contribuenti dei Comuni che non sono riusciti ad approvare le percentuali d’imposta entro il 23 maggio scorso.
Nel caso in cui anche la nuova scadenza per deliberare non dia frutti, entro metà dicembre si dovrà versare – in un’unica soluzione – un importo, solo per quest’anno, pari alla aliquota base dell’1‰, come dettato dalla Stabilità 2014, nel rispetto dei tetti previsti ,che fissa la somma delle aliquote Tasi e Imu, per ciascuna tipologia di immobile, a una cifra mai superiore all’aliquota massima consentita dalla legge per l’Imu 2013 (10,6‰) o ad altre aliquote minori in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per quanto riguarda invece la quota di versamento dovuta dall’occupante dell’immobile, nel caso in cui il Comune non abbia provveduto alla sua determinazione, il comma 681, della legge 147/2013, fissa una percentuale pari al 10% dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.