Come fare a capire se il contribuente può presentare l’istanza ?
Con la Circolare n. 1/Df/2017, il Mef ha dichiarato errata l’impostazione di quei comuni che , nel determinare la TARI per l’utenza domestica, abbiano conteggiato due volta la quota variabile, cioè considerandola sia per l’abitazione sia per le eventuali pertinenze ad essa legate.
La quota variabile va considerata una sola volta per l’intera superficie (rappresentata dalla somma dell’abitazione e delle pertinenze).
Il rimborso potrà essere chiesto solo per le annualità 2014 (anno in cui la TARI è stata istituita quale componente della IUC) e successive.
Tutto sospeso per la TARSU. Il ministero ha escluso dalla possibilità di rimborso le annualità antecedenti il 2014, escludendo di fatto il rimborso per la citata tassa.
Non è semplice capire se il comune abbia agito in difformità a quanto chiarito dal MEF.
Normalmente ai bollettini ricevuti si accompagna anche un prospetto in cui sono indicate le somme in maniera dettagliata, tra cui l’indicazione della quota fissa (espressa in euro al mq) e della quota variabile applicata dall’ente.
Se dovesse emergere un errore da parte del Comune, si potrà presentare domanda di rimborso senza particolari formalità , entro 5 anni a decorrere dal giorno del versamento.
In caso di rifiuto espresso da parte del comune, il contribuente può agire in via giudiziale presentando ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale adita entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
In caso di silenzio-rifiuto, si hanno 5 anni di tempo.
Infine ove il servizio di gestione e riscossione della TARI sia stato affidato ad una società di servizi esterna, l’istanza di rimborso dovrà essere presentata a tale società così come l’eventuale azione contenziosa dovrà essere intrapresa contro quest’ultima.