Il termine di invio dello spesometro è scaduto il 20 aprile.
La scadenza è stata unificata per tutti i contribuenti sia mensili che trimestrali IVA, dopo che con Provvedimento n. 52425/2016 del 11 aprile 2016 è stato differito il termine per l’invio della comunicazione telematica per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile .
L’invio può essere rettificato.
Infatti il contribuente può inviare i file per sostituire/integrare i precedenti inviati non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
Può verificarsi che l’invio dello spesometro sia stato effettuato nei termini, ma successivamente all’invio il contribuente si accorga di avere commesso degli errori.
In questa ipotesi si potrà reinviare la comunicazione scegliendo tra comunicazione integrativa o sostitutiva:
- la comunicazione integrativa prevede l’aggiunta o la modifica solo di alcuni dati contenuti nella prima comunicazione inviata;
- la comunicazione sostitutiva prevede l’intera sostituzione della comunicazione inizialmente inviata. La comunicazione sostitutiva viene utilizzata quando si vuole escludere, e quindi cancellare, alcune posizioni dalla primaria presentazione; in tal modo verrà integralmente sostituito il file precedentemente inviato all’Amministrazione Finanziaria.
Il termine ultimo per sostituzione ed integrazione è fissato al 20 maggio 2016 (30 giorni dopo il 20 aprile).
Non sono previste sanzioni , ove la prima comunicazione sia stata inviata regolarmente.
Nel caso in cui la comunicazione non sia stata inviata entro il 20/4 occorre regolarizzare la posizione a mezzo del versamento di una sanzione a titolo di ritardato adempimento.
La sanzione prevista per il mancato invio dello spesometro o l’ invio di dati errati/infedeli va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2000 euro; è possibile avvalersi del ravvedimento nella misura di 1/8 del minimo (euro 31,25).