In attesa della pubblicazione in Gazzetta
Al momento il decreto-legge che prevede la proroga dei termini per fruire del Superbonus relativamente agli immobili unifamiliari non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La novità è lo spostamento al 30 settembre del termine per eseguire i lavori pari ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Solo in questo caso si potrà fruire di ulteriori tre mesi (fino al 31 dicembre 2022) per godere della detrazione piena del 110 per cento.
Ma cosa succede se alla data del 30 settembre non si raggiunge la suddetta percentuale?
Si ricorda che nel caso in cui non si raggiunga il 30% dei lavori , il termine entro cui scadrà il beneficio del 110 per cento resta quello del 30 giugno 2022.
In questo caso si dovranno tenere distinte le spese:
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Da un lato le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 usufruiranno della detrazione del 110 per cento, rispetto agli oneri sostenuti successivamente.
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Dall’altro per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 in avanti varranno le detrazioni ordinarie, quindi del 50 per cento (per il recupero del patrimonio edilizio) o in alcuni casi del 65 per cento, per alcuni interventi di efficientamento energetico.
In tale situazione il contribuente potrebbe essere indotto ad anticipare il pagamento di una parte delle spese con l’intento di incrementare la base di calcolo del 110 per cento ai fini della detrazione.
Si ricorda in ogni caso che è necessario raggiungere un ’avanzamento dell’opera nella misura minima del 30 per cento, per effettuare la cessione del credito o per fruire dello sconto in fattura, non potendosi considerare gli acconti eventualmente corrisposti; l’asseverazione dei tecnici concerne infatti l’effettiva esecuzione dell’opera .
In definitiva anticipare il pagamento di una parte delle spese risulterà utile per aumentare la misura della detrazione.