Decreto Rilancio 2020: articolo 119.
Si tratta degli "Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici".
In sintesi:
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potenziamento al 110% dell’aliquota della detrazione spettante
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per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
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per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
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Ripartizione del beneficio in cinque rate annuali di pari importo
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possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.
Gli interventi sono agevolati se :
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effettuati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, su edifici adibiti ad abitazione principale ; non fruiscono infatti del maxi ecobonus, gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Gli interventi ammessi
Devono rispettare determinati requisiti tecnici (da stabilire) e consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
In particolare si tratta:
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degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, vale a dire il “cappotto termico” (spesa massima agevolabile: 60mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
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di quelli sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
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interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro).
Infissi esterni, Pannelli e schermature solari
il comma 2 dell'articolo 119 :
precisa che l'agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riqualificazione energetica precedentemente elencati.
In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di efficientamento energetico, come l’installazione di pannelli solari o di schermature solari o la la sostituzione degli infissi.
Sismabonus
la detrazione è elevata al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4.
In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest’ultima spetta nella misura del 90%, anziché del 19.
Impianti fotovoltaici
Detrazione del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale), a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza e che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse (spesa massima agevolabile: 48mila euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale).
Ricarica di veicoli elettrici
Purché effettuata assieme a uno dei tre interventi principali, anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dà diritto allo sconto fiscale del 110 per cento.
La detrazione si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.