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Superbonus 110 : chiarimenti

  • di Luigi Mondardini

    La circolare n. 23 del 23/6/2022

    L’ Agenzia Entrate ha pubblicato l'attesa Circolare n 23 del 23 giugno con cui vengono forniti importanti chiarimenti sul Superbonus 110%.

    In particolare, viene pubblicato un documento di "riepilogo" di 130 pagine, relativo allo scadenziario da rispettare a seconda delle differenti detrazioni 110%.

    Per effetto delle modifiche intervenute, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il :

    • 30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 242 del 1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (non essendo stata prevista una proroga per tali soggetti); 

     

    • 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio ; 

     

    • 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo; 

     

    • 31 dicembre 2025 dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge n. 266 del 1991 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'articolo 7 della legge n. 383 del 2000; 

     

    • 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione:
      • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 
      • 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 
      • 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025);

     

    • 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione:
      • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 
      • 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 
      • 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

    Francesco Mondardini

     

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