Esteso l’ambito di applicazione.
Dal 1° gennaio 2021 è possibile fruire della maggiore detrazione del 110% anche nel caso in cui l’edificio sia posseduto da un unico proprietario; è però necessario che l’edificio sia composto da due a quattro unità immobiliari.
Si tratta delle villette bifamiliari e di piccoli edifici, stante il predetto limite dimensionale.
Al fine di fruire della maggiore detrazione del 110% è necessario effettuare almeno uno degli interventi previsti:
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interventi di isolamento termico (cappotto termico) delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso.
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La sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con un impianto centralizzato per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, avente le caratteristiche tecniche indicate.
Gli interventi precedentemente indicati ,definiti “trainanti” attribuiscono il diritto a fruire della detrazione del 110% anche gli altri interventi, c.d. trainati, di efficienza energetica ( art. 14 del D.L. n. 63/2013) , a “a condizione che siano eseguiti congiuntamente” ai primi.
La Legge di Bilancio 2021 ha modificato l’art. 119, comma 9, lett a) del D.L. n. 34/2020.
In particolare, possono effettuare i lavori agevolati, non solo i condomìni, ma anche le persone fisiche “con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
La norma prevede un limite dimensionale:
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il beneficio fiscale è consentito a condizione che l’edificio sia composto da due a quattro unità immobiliari.
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Si pone quindi il problema di comprendere se tale limite debba o meno essere considerato al netto delle pertinenze. L’Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata sul punto anche se la soluzione corretta dovrebbe essere di non considerare le pertinenze.
Il limite massimo delle spese dovrà poi essere determinato come per i condomìni, cioè avendo riguardo al singolo limite moltiplicato per tutte le unità immobiliari, comprese le pertinenze.
L’edificio posseduto da un unico proprietario, ma composto da due o più unità abitative, non può essere considerato di tipo unifamiliare. Pertanto, le pertinenze determineranno l’incremento del tetto di spesa massimo.