Novità in materia di rinnovo della disciplina.
La legge di Stabilità 2016 aveva previsto, ai fini delle imposte sui redditi, un ammortamento del 140 per cento, in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
La disposizione si applicava a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano e agli esercenti arti e professioni.
La legge di Bilancio 2017 ha poi prorogato l’agevolazione con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, fosse anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.
La legge di Bilancio 2017 ha poi introdotto un nuovo beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico : si tratta della maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250%, del costo di acquisto.
Una novità di rilevante importanza, introdotta dalla legge di Bilancio 2017, con particolare riferimento ai veicoli , è previsto che il beneficio sia riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa; in pratica sono stati esclusi dall’istituto del super ammortamento gli autoveicoli non strumentali.
Il DDL di Bilancio 2017( quindi per il 2018) prevede che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione , con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato del 30 per cento.
Sono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del DPR 917/86.
Il periodo interessato è quello compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, ovvero il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Le disposizioni relative al nuovo beneficio che riconosce una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.