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Super ammortamento: il periodo interessato

  • di Luigi Mondardini

    Occorre che l’investimento sia effettuato nel periodo 15.10.2015 al 31.12.2016.

    Il super ammortamento ai beni acquistati nel 2015 è applicabile in presenza delle seguenti condizioni:
     
    - che il bene sia stato acquisto nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2015 ; 
    - che bene sia effettivamente entrato in funzione in tale periodo.
     
    Per sfruttare le maggiori quote di ammortamento anche per il 2015 occorre che  bene sia effettivamente entrato in funzione, così come sancito dall’art. 102 del Tuir.  
     
    La dimostrazione dell’entrata in funzione del bene  può essere dimostrata :
    - da quando  ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene;
    - dall’impiego di manodopera; 
    - dall’inserimento del bene nell’ambito del processo di produzione;
    - dalle rilevazioni in  contabilità industriale.
     
    Ai fini della deducibilità dell’ammortamento, l’art. 102, co. 1, D.P.R. 917/1986, prevede che: “Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene”. 
     
    Se il bene è entrato in funzione nel periodo 15.10.2015 – 31-12-2015 si potrà calcolare l’ammortamento senza ragguaglio ai mesi di utilizzo, tenendo conto che nel periodo di entrata in funzione del bene l’ammortamento deve essere ridotto del 50% (ciò non vale per i professionisti). 
     
    Le  spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute:
     
    - beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. 
     
    -  Nel caso di beni acquisiti in leasing  occorre riferirsi alla  C.M. 44/E/2009, che ha fornito chiarimenti in merito agli investimenti della Tremonti TER. In particolare  rileva il momento in cui il macchinario viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. 
     
    Ai fini della verifica  che l’acquisto sia effettuato nel periodo agevolabile non assumono quindi rilevanza : la trasmissione dell’ordine di acquisto , la data di emissione della fattura, l’eventuale pagamento di acconti o l’entrata in funzione del bene.  
    In particolare con  riferimento all’entrata in funzione del bene, ciò ha rilevanza solo ai fini di verificare che sia calcolabile l’ammortamento e non per verificare che sia stato effettuato un acquisto agevolabile. 
     
    In caso di appalto a terzi , nel    periodo agevolato deve avvenire l’accettazione dell’opera o quella definitiva di uno o più stati di avanzamento lavori. 
     
    Con  C.M. 5/E/2015, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente legate alla realizzazione dell’investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate. 
     

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