Il c. 91 della L. 2018/15 inserisce tra investimenti anche i beni in leasing
Non appare chiara la modalità per la deduzione per gli investimenti effettuati tramite leasing .
La norma fa riferimento al “costo di acquisizione maggiorato del 40%”, tuttavia nel leasing non vi è un costo di acquisizione. Di conseguenza appare logico dover fare riferimento al costo sostenuto dal concedente.
La maggiorazione derivante dall’applicazione dell’agevolazione prevista dalla norma avverrà tramite variazione diminutiva extracontabile da beneficiare in dichiarazione.
Detta variazione riguarderà il canone di competenza, per la sola componente relativa alla quota capitale. Non potranno essere coinvolti gli interessi relativi al finanziamento , sia che si tratti di leasing o di altra tipologia di contratto.
Altra questione riguarda la verifica del conseguimento dell’investimento nel periodo agevolato.
In caso di acquisto in proprietà l’investimento è immediato , nel caso del leasing il contratto abbraccia di solito un certo arco temporale. Occorre quindi verificare che l’investimento rientri nel periodo agevolato: 15.10.2015 – 31.12.2016.
In relazione alle agevolazioni “Tremonti” , l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare in passato come rilevasse la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore.
Quindi, se il bene viene consegnato, ad esempio, il 12 aprile 2016, saranno agevolate le quote capitale di tutti i canoni che deriveranno dal contratto, anche quelli di competenza dei periodi d’imposta successivi al 2016.
Nel momento in cui il bene verrà riscattato , questo sarà ammortizzato potendosi applicare alle relative quote il bonus del superammortamento.
Altro aspetto concerne la durata del contratto , qualora fosse inferiore alla durata minima fiscale , prevista in metà del periodo di ammortamento fiscale.
In questo caso, in virtù della modifica introdotta dall’art. 4-bis del DL 16/12 , il contratto non è in contrasto con le regole fiscali , ma la deduzione del canone dovrà essere rideterminata sulla base delle durata fiscale.
Anche la maggiorazione del 40% dovrà essere calcolata sullo stesso arco temporale.
Nel caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata contrattuale.
La cessione del bene non ha conseguenze sull’agevolazione ma, nel caso in cui il bene non risulti ancora completamente ammortizzato, si perde il diritto a fruire del bonus sul residuo.