Ambito applicativo definito dai coefficienti “tabellari” previsti dal DM 31 dicembre 1988.
L’agevolazione prevede :
- per i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni
- una maggiorazione del 40% del costo di acquisto ai fini del calcolo degli ammortamenti
- in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Al proposito è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 74 relativa all’applicazione dei “super-ammortamenti”, precisando che:
- l’ ambito applicativo viene definito dai coefficienti “tabellari” previsti dal DM 31 dicembre 1988. Non contano quelli effettivamente adottati dall’impresa risultanti dall’applicazione degli articoli 102-bis e 104 del TUIR.
Il comma 93 dell’art. 1 della L. 208/2015 stabilisce che l’agevolazione non si applica agli “investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 (…) stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3”.
Pertanto, tenuto conto del tenore letterale del citato comma 93, per stabilire se un bene sia escluso o meno dall’ambito applicativo dell’agevolazione occorre far riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal DM 31 dicembre 1988 e non a quelli determinati in applicazione dell’art. 102-bis del TUIR.
Così ad esempio , se il coefficiente di ammortamento tabellare previsto dal citato DM è pari al 10%, ma in concreto l’impresa adotta un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, il bene è comunque agevolabile.
Inoltre , per i beni in questione la maggiorazione del 40%, ove spettante, non dovrà essere fruita in base ai coefficienti determinati in applicazione del citato art. 102-bis, ma dovrà essere agganciata ai coefficienti stabiliti dal DM 31 dicembre 1988.