>

Super-ammortamenti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

  • di Luigi Mondardini

    Applicazione solo per le imposte sui redditi e non ai fini dell’IRAP.

    La norma prevede che “ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”.

    La disposizione non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP secondo i criteri stabili per le imposte sui redditi.

    Ai della applicazione della maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo agevolato ( 15 ottobre 2015-31 dicembre 2016) segue le regole generali del principio della “ competenza” .

    La maggiorazione  si traduce in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile e  può essere dedotta solo a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.

    Pertanto un impianto   , anche se consegnato   entro il 31 dicembre 2016, ma entrato in funzione solo successivamente, è considerato un bene agevolato; tuttavia  gli ammortamenti potranno essere aumentati a partire dal periodo  nel quale il bene entra in funzione (es. 2017).

    Per quanto concerne i beni di costo inferiore ai 516,46 Euro , dal momento che la maggiorazione del 40% opera con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento – secondo  l’Agenzia – ciò non   influisce  sul limite di 516,46 euro.

    Quindi se viene acquistato un bene per un valore di 516 euro,  deducibile  interamente nell’esercizio, con la maggiorazione del 40%,  il costo risulta  maggiorato a 722,40 euro, superiore al limite di 516,46 euro. In tal caso, il bene agevolato può esser dedotto per intero per 722,40 euro.

    La maggiorazione non rileva ai fini del test di operatività delle società non operative.

    In tema di collegamenti tra ammortamenti civilistici e variazione in diminuzione a fini fiscali, in considerazione del fatto che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.


    In caso di cessione o di eliminazione del bene stesso dal processo produttivo, non si potrà fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link