Le indicazioni della Agenzia delle Entrate: Circ. n. 23/2016
La L.208/2015 dispone che la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione riguarda gli investimenti effettuati “dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016”.
Secondo le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR e valide anche ai soggetti esercenti arti e professioni, si verifica quanto segue:
- Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
- Per le acquisizioni di beni con contratti di leasing, ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario ( o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto.
- Per i beni realizzati in economia la maggiorazione spetta per i beni i cui lavori sono iniziati nel corso del periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016 ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti al periodo agevolato, ma limitatamente ai costi sostenuti in tale periodo, avuto riguardo ai criteri di competenza di cui al citato art. 109 del TUIR, anche se i lavori risultano ultimati in data successiva al 31 dicembre 2016.
- Nell’ipotesi di investimento mediante un contratto di appalto a terzi, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione.
- In caso di stati di avanzamento lavori, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016 in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto. La maggiorazione è riconosciuta nella misura in cui il SAL è liquidato in via definitiva, vale a dire quando il SAL è accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1666 c.c., entro il periodo di vigenza dell’agevolazione.
La maggiorazione in questione si traduce in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile e potrà essere dedotta solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”.
Ad esempio un macchinario che viene consegnato il 28 dicembre 2016 ed entra in funzione il 3 gennaio 2017, può godere del beneficio fiscale , poiché l’investimento nel bene materiale strumentale nuovo viene “effettuato” all’interno del periodo previsto dalla norma (15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016), ma la maggiorazione può essere fruita solo dal periodo d’imposta 2017, in quanto, ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUIR, è in tale anno che il bene “entra in funzione”.