Circ. n. 24 del 30 maggio: profili sanzionatori relativi alle violazioni ai fini degli studi di settore.
Dal 2016 , con il riordino del sistema sanzionatorio ( DLgs. 158/2015) sono state eliminate le disposizioni che, con specifico riferimento agli studi di settore, prevedevano:
- per i casi di omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti, la maggiorazione del 50% della sanzione per infedele dichiarazione;
- per i casi di invio del modello con dati omessi e/o errati, oppure con cause di esclusione/inapplicabilità non sussistenti, la maggiorazione del 10% della sanzione per dichiarazione infedele (artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 e 32 del DLgs. 446/97).
L’abrogazione di tali disposizioni ha effetto dal 2016, fatta salva l’applicazione del principio del favor rei agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016.
Resta fermo che l’accertamento di maggiori ricavi o compensi per effetto dell’applicazione degli studi di settore comporta la sanzione per dichiarazione infedele .
Si ricorda che, a seguito del DLgs. 158/2015, va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.
In caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti, la stessa è punita con la sanzione fissa nella misura massima, pari a 2.000 euro (art. 8 comma 1 ultimo periodo del DLgs. 471/97), ed è comminata quando :
- la presentazione della comunicazione dei dati rilevanti sia dovuta;
- il contribuente non abbia provveduto a trasmettere la predetta comunicazione, anche a seguito di specifico invito rivoltogli dall’Agenzia delle Entrate.
La circolare n. 24/2016 precisa che , in relazione ai dati e alle informazioni dichiarate nel modello per l’applicazione degli studi di settore, la sanzione per inesatta dichiarazione (variabile da 250 a 2.000 euro) trova applicazione solo con riferimento ai dati (errati od omessi) rilevanti ai fini:
- dell’assegnazione ai cluster di riferimento;
- della stima dei ricavi o dei compensi;
- del calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.
Quindi la predetta sanzione risulterebbe esclusa :
- ove l’errore non incida sull’assegnazione al cluster, sul calcolo della congruità, normalità e coerenza.