Il D.L. n. 34 prevede l’esenzione della prima rata IMU (16 giugno).
L’agevolazione riguarda:
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gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali.
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Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2
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Gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi.
Condizione per applicare l’esenzione è che il soggetto passivo coincida con il gestore dell’attività economica.
Si ricorda che la prima rata IMU da corrispondere è calcolata in misura pari alla metà di quanto complessivamente versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
A dicembre con la determinazione del saldo , l’importo del saldo IMU sarà determinato tenendo conto delle aliquote IMU deliberate per il 2020 da ogni comune per il periodo di soggettività passiva del secondo semestre di quest’anno.
Anche se non esplicitamente enunciato dal tenore letterale della norma, la ratio dell’agevolazione non deve essere ricercata nell’esenzione dal pagamento della prima rata IMU, bensì nell’esenzione dal pagamento dell’imposta sul primo semestre 2020.