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Stop opzione per sconto in fattura/cessione del credito

  • di Luigi Mondardini

    Il Decreto si compone di 3 articoli.

    In particolare :

     

    • l'articolo 2, prevede che a decorrere dal 17 febbraio 2023, non è più consentito l'esercizio delle "prime" opzioni per cessioni del credito e sconto in fattura in relazione a interventi edilizi, sia superbonus che bonus "minori", fatte salve le specifiche ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 2

     

    In base a suddetto art. 2 del D.L. n.11/2023l 17 febbraio 2023 non è più ammesso l'esercizio dell'opzione per sconto in fattura o cessione del credito, in relazione alle spese sostenute per gli interventi edilizi individuati dal comma 2 dell'art. 121, D.L. n. 34/2020, agevolabili quindi:

     

    • sia ai fini del superbonus,
    • sia ai fini dei bonus cd. "minori" , vale a dire, ecobonus, sismabonus, recupero edilizio, bonus facciate, acquisto di unità immobiliari site in fabbricati totalmente ristrutturati, acquisto di case antisismiche).

     

    In pratica dal  17 febbraio 2023, il beneficio fiscale spettante in relazione agli interventi edilizi può essere recuperato unicamente in dichiarazione dei redditi, in forma di detrazione dall'imposta lorda  (fatte salve le specifiche ipotesi di seguito illustrate).

     

    Interventi per i quali è ancora ammessa l'opzione

    I commi 2 e 3 dell'articolo 2 prevedono che il "blocco" della possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito, non si applica agli interventi per i quali, al 16 febbraio 2023:

    • risulti presentata la documentazione edilizia e,
    • qualora eseguiti su parti comuni del condominio, sia stata adottata la delibera assembleare.

     

    Pertanto ancora dal 17 febbraio 2023 in poi è quindi possibile effettuare l'opzione per cessione del credito o sconto in fattura per le seguenti fattispecie:

     

    Ambito SUPERBONUS ( art. 119 D.L. n. 34/2020):

    Interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali al 16 febbraio 2023 risulti presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)ex art. 119, comma 13-ter, D.L. n. 34/2020.

    Interventi effettuati dai condomini, per i quali al 16 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)ex art. 119, comma 13-ter, D.L. n. 34/2020

    Interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 16 febbraio 2023 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo

     

    Ambito bonus minori:

    Interventi diversi da quelli di cui cui all'art. 119, D.L. n. 34/2020 per i quali al 16 febbraio 2023:

    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
    • siano già iniziati i lavori, se non è richiesto il titolo abilitativo

     

    Altri:

    Acquisto di "immobili ristrutturati" (con recupero edilizio, ex art. 16-bis, comma 3, TUIR) e acquisto di "case antisismiche" (sismabonus acquisti, ex art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013) per i quali al 16 febbraio 2023 risulti registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile

     

    Documenti per il cessionario per evitare la "responsabilità solidale"

    Con  l'introduzione del nuovo comma 6-bis all'articolo 121, il legislatore  fornisce  un elenco puntuale della documentazione che, ferme restando le ipotesi di dolo o colpa grave, il fornitore che applica lo sconto in fattura oppure il cessionario del credito, deve acquisire affinché sia escluso il concorso nella violazione e pertanto la responsabilità in solido.

     

    Titolo edilizio abilitativo per l'esecuzione degli interventi.

    Per gli interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, n. 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli stessi rientrano tra quelli agevolabili.

    Notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'ASL / dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, n. 445/2000 se non richiesta

    Visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi.

    In caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento

    Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle stesse.

    Asseverazioni previste dalla normativa di riferimento, per requisiti tecnici degli interventi e la congruità delle spese, con i relativi allegati, nonché le ricevute di presentazione e deposito presso i competenti

    Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.

    Per gli interventi di efficienza energetica, la documentazione richiesta dall'art. 6, comma 1, lett. a), c) e d), DM 6.8.2020, "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici".

    Per gli interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, n. 445/2000 che attesti tale circostanza.

    Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese

    Attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio di cui agli  artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007, rilasciata dai soggetti obbligati di cui all' art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 che intervengono nelle cessioni

     

    Mancato possesso della documentazione

    Il nuovo comma 6-quater dell'articolo 121, D.L. n. 34/2020, specifica che il mancato possesso della documentazione sopra elencata non rende "automaticamente" responsabile in solido il cessionario o fornitore, che può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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