Riguarda i registri relativi al 2017.
Comprende il libro degli inventari ed il registro dei beni ammortizzabili, ma non i registri IVA delle fatture emesse / acquisti. La stampa di tali registri può essere effettuata a seguito di richiesta in caso di verifica.
Entro il predetto termine i soggetti che adottano la conservazione sostitutiva (elettronica) devono procedere all’archiviazione dei documenti contabili relativi al 2017.
L’obbligo di stampa delle scritture contabili sui registri non interessa i soggetti che adottano la conservazione sostitutiva, ossia la registrazione delle stesse su supporti informatici.
In particolare tra i documenti che possono essere conservati elettronicamente rientrano il libro giornale, i registri IVA, i mastrini, il registro dei beni ammortizzabili e le scritture ausiliarie di magazzino.
La modalità di conservazione utilizzata (cartacea / elettronica) va evidenziata nello specifico rigo “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” del quadro RS del mod. REDDITI.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, DM 17.6.2014, i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono presentare le seguenti caratteristiche:
• immodificabilità, integrità, autenticità , leggibilità.
Il processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici inizia con la memorizzazione e si conclude con l’apposizione della firma digitale e della marca temporale.
Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la conservazione sostitutiva dei documenti relativi al 2017 va effettuata entro il 31.1.2019.
In caso di accesso / ispezione / verifica, sia i documenti informatici sia quelli analogici conservati su supporto informatico devono essere resi leggibili e, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, disponibili su carta o su supporto informatico presso la sede del contribuente / luogo di conservazione delle scritture contabili.
Relativamente al libro giornale / libro degli inventari l'imposta di bollo va assolta ancorché lo stesso sia tenuto su supporti informatici.
Il versamento dell’imposta di bollo va effettuato relativamente ai registri “utilizzati durante l’anno”.
L’imposta (€ 16 / € 32) è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, va versata in unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (30.4 ovvero 29.4 in caso di anno bisestile), mediante mod. F24, utilizzando il codice tributo “2501” e riportando, quale anno di riferimento, l’anno per il quale è effettuato il pagamento (2017 per i registri riferiti a tale anno).
Il mancato pagamento dell’imposta di bollo può essere regolarizzato mediante il ravvedimento.