Tempi modificati con effetti sugli adempimenti.
Dal 2017, la dichiarazione annuale IVA non è più compresa nel Modello Unico, e andava presentata entro il 28 febbraio.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che si considerano, tempestive le dichiarazioni presentate entro il 3 marzo 2017 e ciò a causa di un problema tecnico che ha riguardato i servizi telematici dell’Agenzia stessa.
Dal 2018, il termine di presentazione sarà il 30 aprile.
I nuovi termini hanno dei riflessi anche sui termini entro cui stampare (o archiviare elettronicamente) i registri IVA ed archiviare elettronicamente le fatture elettroniche.
I predetti adempimenti, infatti devono essere eseguiti entro 3 mesi dal termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita al periodo d’imposta cui i registri e le fatture si riferiscono.
Pertanto per i registri IVA e le fatture elettroniche riferite al 2016, l’adempimento dovrebbe essere eseguito entro il 28/05/2017, c’è da capire a questo punto se tale proroga avrà i suoi effetti anche sui nuovi termini per la stampa dei suddetti registri.
Per registri e fatture elettroniche riferiti al 2017, invece, il tutto deve avvenire entro il 30 luglio 2018.
Il Decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016, convertito in Legge 27 febbraio 2017, n° 19) ha prorogato di 15 giorni il termine di invio della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP per le società di capitali, con riferimento al periodo d’imposta 2016 .
Pertanto ci sono 15 giorni in più, rispetto ai 9 mesi successivi alla chiusura del periodo d’imposta.
La proroga fa slittare anche il termine entro cui stampare i registri o provvedere alla conservazione sostitutiva.
La regole generale, infatti, prevede che la stampa o la conservazione su supporti informatici dei registri debba avvenire entro tre mesi dal termine ordinario di invio del modello dichiarativo riferito allo stesso periodo d’imposta.
Dunque la stampa dei registri riferiti all’anno d’imposta 2016, non dovrà avvenire entro il 30 dicembre 2017, ma entro il 15 gennaio 2018.
Si tenga presente che tale nuovo termine vale solo ed esclusivamente per i soggetti interessati dalla proroga dei 15 giorni per la presentazione del modello dichiarativo riferito all’anno d’imposta 2016.
Per le altre società di capitali, il termine resta al 30 dicembre 2017.