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Stabilità 2016: agevolazioni prima casa più favorevoli

  • di Luigi Mondardini

    Il legislatore amplia le condizioni per la richiesta dell’agevolazione.

    Si ricorda che l’applicazione dell’imposta  ridotta  prevista per la  “prima casa” , per l’acquirente (imposta di registro al 2%, IVA al 4%, ecc.), richiede la presenza di  condizioni precise :

    -        l’immobile deve essere di tipo residenziale e non di lusso;

    -        l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa;

    -        è necessario essere residenti o lavorare nel comune dell’immobile, o provvedere a trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto;

    -        l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su un’altra casa sita nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;

    -        il soggetto acquirente deve essere una persona fisica.


    Rispetto alle condizioni suindicate, la La Legge di stabilità 2016  introduce  un’importante novità a decorrere da quest’anno:

    -        è possibile usufruire dell’agevolazione  prima casa anche nel caso in cui si detenga un altro immobile acquisito con l’agevolazione, a patto che quest’ultimo sia ceduto entro un anno dalla stipula dell’atto per l’acquisto del “nuovo immobile”.

    L’agevolazione si applica anche in caso di acquisto di  “prima casa” in corso di costruzione o di costruzione di una “prima casa” su un terreno di sua proprietà.

    Si potranno quindi verificare le seguenti due ipotesi:

    a) nel caso di acquisto di una casa in costruzione, pur essendo   già proprietario di un immobile oggetto di precedente agevolazione, si potrà nuovamente avvalersi  della “prima casa” sul nuovo immobile “in costruzione” acquistato, a condizione che si proceda alla vendita del precedente immobile entro un anno dall’acquisto di quello in costruzione .

    b) Se invece si  decidesse  di costruire in proprio  la sua “prima casa”, le agevolazioni (IVA al 4%) si applicheranno sui lavori di costruzione relativi all’appalto della ditta di costruzioni e sempre a condizione che egli venda il precedente immobile entro un anno dall’ultimazione dei lavori; si considera ultimato l’immobile per il quale sia intervenuto il rilascio della relativa attestazione da parte del direttore dei lavori.

     

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