Confermato per i regimi agevolati esonero.
Diversamente dal precedente spesometro, la norma prevede solo uno specifico esonero, quello previsto a favore dei piccoli agricoltori con ridotto volume d’affari , con riferimento a quelli situati nelle zone montane di cui articolo 9 D.P.R. 601/1973.
Quindi anche tali soggetti (quando non operano in queste zone) benché esonerati dagli obblighi Iva, dovranno comunque inviare i dati delle autofatture emesse dai cessionari.
Anche se non previsto espressamente dalla norma, sono esclusi dall’obbligo di trasmissione trimestrale delle fatture, sia emesse che ricevute e registrate, anche i soggetti che effettuano operazioni non rilevanti agli effetti dell’Iva; si tratta di coloro che si avvalgono del regime forfettario e chi ancora si avvale del regime dei minimi.
Tali soggetti infatti non annotano le fatture, non addebitano l’imposta in fattura ai propri clienti, non detraggono l’Iva sugli acquisti, non la liquidano, né la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva; l’invio dello spesometro rappresenterebbe un inutile adempimento.
Essendo pertanto soggetti esclusi dal mondo Iva, vengono di conseguenza esonerati dall’adempimento relativo alla comunicazione delle fatture.
L’esclusione per tali soggetti è generale: sono infatti esonerati sia per le operazioni attive che quelle passive.
Va infine segnalato che tali soggetti risultano altresì esclusi anche dalla comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva.
Infatti è previsto l’esonero a favore di coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche.