Prossimo adempimento della comunicazione al 1 ottobre.
Riguarda: coloro che opteranno per l’invio semestrale e coloro che invieranno i dati relativi al secondo trimestre 2018;
L’invio del terzo trimestre 2018 viene invece spostato dal D.L. 87/2018 al 28 febbraio 2019, facendolo coincidere con la scadenza dell’invio dei dati relativi al quarto trimestre 2018.
Il D.L. fiscale 148/2017 introduce il cosiddetto spesometro “light” che dovrà essere compilato e trasmesso in modalità telematica seguendo le indicazioni fornite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018.
Per quanto riguarda i dati delle fatture emesse e ricevute da trasmettere i contribuenti possono optare per l’invio di un numero inferiore di informazioni, limitate a:
-
partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
-
data e numero della fattura;
-
base imponibile;
-
aliquota applicata;
-
tipologia dell’operazione ai fini dell’Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Al posto dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente i contribuenti hanno la facoltà di trasmettere i dati del documento riepilogativo.
Per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, i dati da comunicare sono:
-
il numero e la data del documento;
-
la partita Iva del cedente/prestatore;
-
la base imponibile;
-
l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Per quanto riguarda i documenti riepilogativi delle fatture ricevute, i dati da comunicare sono:
-
il numero e la data di registrazione del documento;
-
la partita Iva del cessionario/committente;
-
la base imponibile;
-
l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Ricordiamo che a partire dalle fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dallo spesometro i produttori agricoli in regime speciale Iva.
Sono comunque esonerati dall’obbligo di invio dello spesometro: i contribuenti nel regime forfettario; i contribuenti minimi; la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome; i contribuenti titolari di partita Iva che hanno aderito all’invio telematico dei dati fatture emesse e ricevute.
Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Tuttavia la sanzione è ridotta ad 1 euro entro il limite di euro 500, se l’invio viene effettuato entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Non sono applicabili le disposizioni sul cumulo giuridico (articolo 12, D.Lgs. 472/1997).
Risulta in ogni caso applicabile l’istituto del ravvedimento operoso e in questo caso è importante ricordare che se la regolarizzazione della comunicazione avviene:
-
entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);
-
oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro).
Per capire quale sanzione prendere a riferimento, occorre dunque individuare il momento in cui è stata regolarizzata la comunicazione dei dati.
Le sanzioni possono essere ridotte da 1/9 a 1/5, e variano a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della comunicazione.
Il ravvedimento operoso prevede una scala graduata di riduzioni delle sanzioni a seconda del ritardo con il quale si provvede a rimediare all’errore.
Più in particolare, la sanzione da versare è ridotta:
-
ad 1/9 dell’importo base entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
-
ad 1/8 dell’importo base entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
-
ad 1/7 dell’importo base entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
-
ad 1/6 dell’importo base oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione e sino al termine di prescrizione (fissato nell’art. 57, D.P.R. n. 633/1972);
-
ad 1/5 dell’importo base fino alla notifica dell’atto impositivo
Per sanare l’omessa comunicazione naturalmente il contribuente deve:
-
presentare la comunicazione omessa o corretta;
-
versare la relativa sanzione con il modello di pagamento F24 utilizzando il codice tributo 8911.