Sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione dei dati.
La sanzione amministrativa è pari a:
- 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre;
- 1 euro per ogni fattura, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Non sono applicabili le disposizioni sul cumulo giuridico.
Alla disciplina sanzionatoria risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.
Pertanto le sanzioni possono essere ridotte da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della comunicazione ed eseguito il versamento. Il ravvedimento è possibile salva la notifica degli atti di accertamento.
La sanzione è differenziata a seconda che la regolarizzazione avvenga entro 15 giorni oppure oltre 15 giorni; è possibile che la regolarizzazione della comunicazione e il versamento della sanzione siano non contestuali.
In ogni caso:
- entro i 15 giorni si applica la sanzione minima di 1 euro per ogni fattura;
- nel secondo caso si applica la sanzione di 2 euro per ogni fattura.
Si ricorda che è prevista la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi Iva per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate “correttamente” entro il 06/04/2018.
La sanatoria, però, non può essere estesa all’omesso invio della comunicazione.