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Spesometro e sanzioni

  • di Luigi Mondardini

    Sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione dei dati.

    La sanzione amministrativa è pari a: 
     
    - 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre; 
    - 1 euro per ogni fattura, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
     
    Non sono applicabili le disposizioni sul cumulo giuridico.
     
    Alla disciplina sanzionatoria risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.
     
    Pertanto le sanzioni possono essere  ridotte da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della comunicazione ed eseguito il versamento. Il  ravvedimento è possibile salva la notifica degli atti di accertamento. 
     
    La sanzione è differenziata a seconda che la regolarizzazione avvenga entro 15 giorni oppure oltre 15 giorni; è possibile che la  regolarizzazione della comunicazione e il versamento della sanzione siano non contestuali.
     
    In ogni caso: 
    - entro i 15 giorni  si applica la sanzione minima di 1 euro per ogni fattura;
    - nel secondo caso si applica la sanzione di 2 euro per ogni fattura.
     
    Si ricorda che è prevista  la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi Iva per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate “correttamente” entro il 06/04/2018.
     
    La sanatoria, però, non può essere estesa all’omesso invio della comunicazione.
     
     

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