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Spesometro al 28 settembre con possibile ravvedimento

  • di Luigi Mondardini

    Entro la scadenza invio dei dati fatture emesse e ricevute nel primo semestre.

    In caso di errori o omissioni sarà comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
     
    Per lo spesometro  è prevista una sanzione pari ad un importo fisso per ciascuna fattura della quale si sia omessa la trasmissione o comunque per la quale la trasmissione non sia avvenuta correttamente; in particolare:
     
    - una sanzione di 2 euro per fattura
    - con un tetto di 1.000 euro a trimestre.
     
    Nel caso di dati inviati, acquisiti dal sistema e poi verificatesi errati, occorre:
     
    - effettuare una trasmissione di richiesta di annullamento dei dati trasmessi errati. 
     
    - Ottenuta la  ricezione dell’avvenuto annullamento i dati corretti potranno essere trasmessi, senza che sia necessario  rinviare tutto lo spesometro. 
     
     
    - In caso di omissione, invece, basterà inviare i dati dimenticati, ricordando che, anche prima della scadenza, gli invii si aggiungono a quelli precedenti. Si precisa che gli invii non sono mai sostitutivi del file originale, a meno che non sia intervenuto uno scarto.
     
    E’ prevista una riduzione delle sanzioni, pari al 50%, se il contribuente provvede a correggere l’errore o sanare l’omissione entro 15 giorni dalla scadenza. 
     
    Trascorsi gli  ulteriori quindici giorni , è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, procedendo come segue:
     
     
    - conteggio delle fatture errate e/o omesse, moltiplicato due euro ( massimo  mille euro al trimestre).
     
     
    - a seconda del momento di effettuazione, la sanzione piena potrà essere ridotta, come segue:   
     
    - Entro 90 giorni dalla violazione – sanzione dovuta 1/9 del minimo, partendo dalla data del 28 settembre;
     
    - In caso di ravvedimento successivo ( con riduzione delle sanzioni da 1/8 a 1/5) il termine di riferimento è dato dalla Dichiarazione IVA annuale. Quanto sopra vale per le riduzioni che vanno da 1/8 ad 1/5, come da dettagli a seguire: 
     
    In pratica:
     
    - entro il 13 ottobre , sanzione ridotta al 50% ed ulteriormente ridotta ad 1/9;  
    - entro il 27 dicembre ( 90 giorni) ,  sanzione ridotta ad 1/9;  
    - entro il 30 aprile 2018 ( scadenza dichiarazione Iva) sanzione  ridotta ad 1/8; 
    - entro 30 aprile 2019, sanzione  ridotta ad 1/7; 
    - oltre il 30 aprile 2019, in assenza di PVC e fino ad intervenuta prescrizione 31 dicembre 2023, la sanzione viene ridotta ad 1/6 del minimo.
    - Dopo la constatazione della violazione nel PVC la sanzione viene ridotta ad 1/5 del minimo.
     
     
     

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