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Spese telefoniche: trattamento IVA e Imposte Dirette

  • di Luigi Mondardini

    La deducibilità può cambiare in relazione all’utilizzo e al regime fiscale.

    Ai fini IVA la detraibilità per le spese di traffico telefonico e per i telefoni cellulari ha percentuali diverse a seconda dell'utilizzo del bene/servizio acquistato nell'esercizio di impresa, arte o professione.
    La percentuale di detrazione dell’IVA relativa all’acquisto dei telefoni cellulari ,  si estende anche ai relativi costi di gestione, che comprendono i canoni di abbonamento; le spese di impiego; le spese di manutenzione; le spese di riparazione,ecc.
     
    In particolare:
     
    - in caso di utilizzo esclusivo del telefono fisso o cellulare   nell'esercizio di impresa, arti o professioni,l'IVA sul traffico telefonico mobile e sull’acquisto, noleggio o locazione di cellulari è interamente detraibile.
     
    Nel caso in cui le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente all’attività d’impresa o del professionista dunque l’imposta per l’acquisto dell’apparecchio e dei canoni è immediatamente detraibile al 100%.
     
    - in caso di “utilizzo promiscuo” del telefono cellulare la detraibilità ai fini Iva è ammessa solo per il traffico di telefonia mobile “aziendale”, in quanto effettivamente afferente all’esercizio dell’impresa. Di solito  si utilizza la detrazione iva al 50%. L’utilizzo di una diversa percentuale deve essere dimostrata.
     
    Ai fini delle  fini delle imposte sui redditi, la deducibilità delle spese telefoniche  varia in base al regime di appartenenza del professionista/imprenditore.
    - Per coloro che esercitano attività di impresa arti e professioni con il regime ordinario, si possono dedurre i costi sostenuti per la telefonia fissa e mobile all’80% . 
     
    Vanno  dedotte all'80% anche le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio, le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico .
    Sono peraltro integralmente deducibili le spese per le imprese di autotrasporto ( un impianto per veicolo), per le apparecchiature terminali per la comunicazione che, per proprie specificità tecniche, non possono essere utilizzate se non per attività esclusivamente imprenditoriali. 
     
    La  legge di Stabilità 2016  ha introdotto per gli acquisti di beni strumentali nuovi, acquistati dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016,la possibilità di avvalersi del super ammortamento,  imputando  a livello fiscale il costo d'acquisto maggiorato del 40%. 
    Nel caso delle spese telefoniche pertanto con il super ammortamento è possibile dedurre l'80% del 140% del costo sostenuto.
     
    Regimi agevolati:
     
    -  regime dei minimi:   hanno la deducibilità dei beni ad uso promiscuo (come i telefoni e le autovetture) pari al 50% del costo.
    - regime forfetario:  non è prevista una specifica disciplina di deducibilità dei costi dato che non concorrono in maniera analitica ma solo forfetaria.
     
     
     
     

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