Gli stessi soggetti tenuti anche allo spesometro.
Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i soggetti coinvolti nel sistema sanitario nazionale quali:
- le aziende sanitarie locali
- le aziende ospedaliere
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
- i policlinici universitari
- le farmacie, pubbliche e private
- i presidi di specialistica ambulatoriale
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari
- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
inviano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.
La Legge di stabilità inoltre ha esteso l’obbligo di trasmissione telematica dei dati alle prestazioni erogate dall’anno 2016, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
Per effetto del decreto del Mef 1° settembre 2016 sono altresì tenuti a comunicare i dati al sistema tessera sanitaria gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri , delle ostetriche , dei tecnici sanitari di radiologia medica, degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico e le parafarmacie.
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche gli iscritti agli albi professionali dei veterinari provvederanno ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal Decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289.
La Legge di Stabilità 2016 per coloro tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera sanitaria, prevedeva l’esonero dall’obbligo di inserire tali dati nella comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva.
I contribuenti potevano indicare nel Modello polivalente dello speso metro anche i dati già trasmessi al Sistema tessera sanitaria, qualora ciò fosse risultato più agevole dal punto di vista informatico.
Per l’anno corrente viceversa al momento non è prevista alcuna diposizione normativa che preveda tale esclusione.
Per i nuovi soggetti obbligati , è invece previsto che l’obbligo dello spesometro sia escluso in riferimento ai dati inviati al S.T.S.