Quali spese mediche sono ammesse in detrazione per il 730/2017 e Redditi Persone Fisiche 2017?
Farmaco o parafarmaco? Questo è il problema. Con aprile, è scattato il periodo più caldo per tutti i contribuenti tenuti alla dichiarazione dei redditi. Per stemperarlo, la cura primaria è sempre quella delle detrazioni fiscali, toccasana vitale per limitare la tax exposure di molti. Se da un lato l’Agenzia delle Entrate ha allargato da quest’anno la detraibilità a new entry assolute, come le spese per i corsi di lingua, di teatro, e i costi della mensa, dall’altro le detrazioni più importanti rimangono in capo alle sanitarie, e nella fattispecie ai prodotti farmaceutici, tipologie di spesa soggette però alla contestabilità del singolo documento. Urge dunque molta attenzione nel selezionarle.
Conferme e novità. Premesso che come al solito fanno testo solo le fatture/scontrini parlanti emessi tra il 1/1/16 e il 31/12/16, il 2017 ha portato in auge una novità importante: non servirà più, infatti, la prescrizione medica per potersi detrarre le spese mediche, purché... Purché il documento di spesa presenti determinate caratteristiche. E il cavillo dell’indetraibilità, come al solito, è sempre dietro l’angolo.
La dicitura fa il monaco. Con lo scavalcamento della prescrizione, la presentazione formale del farmaco diviene l’unico, e dunque fondamentale, elemento su cui l’AdE deciderà se ammettere o meno la spesa in detrazione. Per fortuna, questa volta per stare tranquilli basterà poco: sarà sufficiente, infatti, verificare la natura della spesa direttamente sullo scontrino. “Farmaco”, “f.co”, “medicinale”, “med”, “Aic” (codeline numerica che mantiene il riserbo sul tipo di farmaco erogato al paziente) sono tutte codifiche che certamente danno diritto alla detrazione. Stessa sorte spetta alle sigle dei farmaci da banco, i cosiddetti SOP-OTC: sono detraibili.
Omeopatici, ticket, fitoterapici e preparazioni galeniche: si scaricano? “Nel dubbio, pro scarico”. Quest’anno, le Entrate hanno ammesso in detrazione anche le categorie che un tempo costituivano il limbo di scaricabilità fiscale. I ticket (medicinali erogati dal servizio sanitario) sono scaricabili a priori. Gli omeopatici e i fitoterapici, invece, solo se è specificato che si tratti di medicinali o equiparabili. Le galeniche (preparazione ad personam di specifici prodotti farmaceutici), se riportano la dicitura farmaco/medicinale.
Indetraibili. Non scaricabili, invece, gli integratori alimentari (che appartenendo all’area alimentare, non rientrano nella sfera di interesse delle detrazioni) e i parafarmaci, per cui l’AdE non ha previsto alcuna possibilità di equiparazione ai medicinali (e dunque di conseguente detraibilità).