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Sostituzione della vasca non è agevolabile

  • di Luigi Mondardini

    Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate.

    Con la circolare n. 3/2016,  Ag. precisa che la sostituzione della vasca e del box doccia non è agevolabile se costituisce l’unico intervento effettuato; al contrario è agevolabile se rientra nell’ambito di interventi maggiori per cui è prevista la detrazione di cui all’art.16-bis TUIR. Infatti, non va dimenticato che la categoria di intervento “superiore” assorbe quella “inferiore”.
     
    Il  Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), all’art.16-bis, prevede la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF al 50 per cento per le spese sostenute su singole unità immobiliari residenziali per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
     
    Riguardo alla sola sostituzione dei sanitari, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che:
     
    - l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia può ritenersi finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto riduce, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità e permette di migliorare l’utilizzo delle attrezzature; 
     
    - tale intervento, comunque, si qualifica come intervento di manutenzione ordinaria in quanto è un intervento edilizio che riguarda le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici e pertanto non è agevolabile ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.
     
    Pertanto i piccoli interventi  sono detraibili solo se effettuati sulle parti comuni degli edifici (ad esempio, i lavori effettuati sul lastrico solare, sulle fondazioni, sulle scale, ecc.);  altri  lavori più corposi vengono classificati come “manutenzione straordinaria” (demolizione di pareti, recinzioni, ecc.) e sono detraibili se effettuati sulla propria abitazione.
     
    Sotto il profilo edilizio, gli interventi diretti a sostituire semplicemente i sanitari, oppure il pavimento (soltanto la posa delle piastrelle), il rivestimento del bagno, ovvero a modificare la sola disposizione dei sanitari, rientrano tra quelli che il Testo Unico in materia di edilizia definisce di manutenzione ordinaria, e quindi non sono agevolabili.
     
    Viceversa l’intervento volto a rendere a norma l’impianto idrico-sanitario rientra tra le opere agevolabili; quindi se le tubazioni del bagno vanno sostituite  e per sostituirle è necessario rimuovere le piastrelle e il massetto e sostituire anche i vecchi sanitari e i relativi rivestimenti, in questo caso si ha diritto alla detrazione.
     

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