lunedì 24 gennaio 2022
di Luigi Mondardini
Bonus edilizi e crediti: arriva la frenata
La previsione è contenuta nel decreto Sostegni – ter approvato dal Consiglio dei Ministri; pertanto sarà ammessa una sola cessione.
Il credito vantato dall’impresa che concede lo sconto in fattura non nasce da una cessione, ma si origina direttamente in capo alla stessa impresa per effetto della concessione dello sconto.
Quindi una volta che l’impresa concedente lo sconto avrà accettato il credito, sarà possibile effettuare la cessione dello stesso a un istituto di credito o a Poste Italiane. Questa rappresenta effettivamente la prima cessione. Pertanto, dopo l’acquisizione del credito i predetti istituti potranno esclusivamente utilizzarlo in compensazione.
La norma, quindi, non depotenzia lo sconto in fattura. Tuttavia, può verificarsi un effetto indiretto dovuto all’impossibilità per le banche e Poste Italiane a loro volta di effettuare una successiva cessione dei crediti acquisiti.
Deve infatti tenersi conto che:
-il soggetto che ha acquisito il credito lo può utilizzare in compensazione orizzontale per il versamento delle imposte, ma con le stesse modalità con le quali l’originario titolare del diritto alla detrazione avrebbe fatto valere la stessa. Le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 danno diritto alla detrazione del 110 per cento da utilizzare nella dichiarazione dei redditi in quattro quote annuali di pari importo.
Supponiamo che una persona fisica abbia sostenuto una spesa per i lavori da Superbonus pari a 20.000 euro:
-l’operazione dà diritto a beneficiare di una detrazione pari a 22.000 e la quota detraibile annualmente sarà pari a 5.500 euro, per quattro anni.
-Nel caso in cui l’impresa dovesse concedere lo sconto in fattura per l’intero corrispettivo sarà titolare di un credito di importo equivalente a 22.000 euro;
-il credito potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale per una quota annuale non eccedente l‘importo di 5.500 euro;
-a sua volta, l’impresa,anziché utilizzare il credito lo potrà cedere ad una banca. Lo stesso vincolo si applicherà all’istituto di credito che potrà utilizzare il credito per un importo annuale di 5.500 euro.
Tuttavia ora si potrebbe verificare quanto segue:
-qualora la quota annuale non fosse utilizzata per intero , la stessa non potrà essere “riportata a nuovo” nell’esercizio successivo, quindi non sarà più compensabile.
-Tuttavia ,mentre in precedenza, ove le acquisizioni dei crediti si fossero rivelate “eccessive” rispetto alle reali necessità, era possibile effettuare la cessione della quota eccedente, ora , invece, supponendo che le imposte da compensare siano pari a 3.000 euro, la banca perderà definitivamente la quota eccedente, pari nell’esempio a 2.500 euro.
Alla luce di quanto sopra , potrebbero verificarsi due effetti negativi indiretti:
1)le banche saranno ancora più rigorose nell’acquisizione dei crediti e probabilmente diminuiranno i plafond di acquisto dei crediti.
2)E’ probabile che il rischio venga “scaricato” sul cedente con un incremento degli oneri finanziari relativi all’operazione.