cartelle di pagamento / avvisi esecutivi.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 20.3.2020, n. 5/E al fine di chiarire la portata della sospensione sugli accertamenti esecutivi.
Viene disposta la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020 delle somme derivanti dai seguenti atti:
- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione,
- avvisi di accertamento esecutivi ex art. 29, DL n. 78/2010
- avvisi di addebito INPS esecutivi ex art. 30, DL n. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ex art. 1, comma 792, Finanziaria 2020
La sospensione in esame opera per le entrate tributarie e non tributarie.
Pertanto la stessa è applicabile anche ai versamenti connessi, ad esempio, ai ruoli emessi da una Cassa previdenziale professionale.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020.
Per le cartelle di pagamento scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020 è possibile richiedere la rateizzazione ex art. 19, DPR n. 602/73.
Al fine di evitare azioni di recupero esecutive / cautelari è richiesta la presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate - Riscossione entro
il 30.6.2020.
Qualora sia in corso un piano di dilazione, le rate in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020 sono sospese. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il 30.6.2020 O nel periodo di sospensione I’Agenzia delle Entrate - Riscossione esaminerà le istanze di rateazione presentate antecedentemente.
Va inoltre considerato che è stata disposta la proroga di 2 anni (al 31.12.2022) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici; la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente della riscossione.
La sospensione in esame non interessa i versamenti collegati ad ulteriori atti, diversi da quelli sopra elencati. Pertanto vanno effettuati alle ordinarie scadenze i versamenti relativi, ad esempio, a:
- comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica / controllo formale delle dichiarazioni;
- avvisi di recupero di crediti d’imposta;
- atti di contestazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 472/97;
- avvisi di accertamento ai fini dell’imposta di registro;
- atti di mediazione / conciliazione giudiziale.
La sospensione dei versamenti non opera altresì per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.3.2020, n. 6/E, e pertanto gli stessi vanno effettuati, ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. n. 218/97, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto.