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Sospensione di agosto per gli accertamenti

  • di Luigi Mondardini

    Sospensione feriale cumulabile con la domanda di adesione

    Alla luce delle  continue modifiche legislative  che, nel corso degli ultimi anni, hanno caratterizzato gli argomenti di cui al presente intervento,  il quadro si presenta, come visto, molto variegato.
     
    La sospensione feriale dei termini, operante per tutti i termini processuali, anche tributari, dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno, ha riflessi anche sui termini di pagamento degli atti impositivi.
     
    Nel caso di accertamenti esecutivi, cioè  di accertamenti emessi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP ex art. 29 del DL 78/2010, gli importi intimati, per la totalità delle somme o per il terzo delle imposte, a seconda del fatto che si sia o meno presentato ricorso, vanno pagate non entro sessanta giorni ma entro il termine per il ricorso. 
     
    Di conseguenza, anche il termine per il pagamento delle somme, viene ad essere allungato per effetto della sospensione feriale.
     
    Uguali considerazioni vanno fatte per l’acquiescenza  e di definizione agevolata delle sanzioni , in quanto il termine entro cui pagare le somme, che rappresenta tra l’altro il presupposto per fruire della definizione, coincide con quello per il ricorso .
    In caso di domanda di adesione ai sensi dell’art. 6 comma 3 del DLgs. 218/97, i termini per ricorrere e per il pagamento delle imposte sono sospesi per 90 giorni. 
     
    In particolare – visto l’art. 7-quater comma 18 del DL 193/2016 -  “i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.
     
    Se si tratta di atti impositivi diversi dagli accertamenti esecutivi, ,non opera quindi alcuna sospensione feriale per pagare somme derivanti, ad esempio, dalla cartella di pagamento.
     
    Se, come quasi sempre succede, il pagamento deve avvenire nei successivi sessanta giorni, vale quanto detto, tenendo presente pure gli effetti del ricorso/reclamo.
     
    Tuttavia, sono sempre più frequenti le ipotesi in cui, anche per imposte diverse da quelle sui redditi e dall’IVA, il pagamento si esegue tramite modello F24.
     
    Può, in certi casi, trovare dunque applicazione non la sospensione feriale , ma la “pausa estiva” ( art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006)  secondo cui “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme…….., che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
     

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