Vale anche per i soci.
L’INPS ha confermato che la sospensione dell’obbligo del versamento riguardante i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con scadenza 18 maggio 2020 – vale a dire la I rata contribuzione sul minimale anno 2020- comprende anche i “soci”.
Naturalmente occorre sussistano i requisiti di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020.
Dubbi erano sorti in ordine alla rilevanza del fatturato della società in capo alla posizione dei soci, ora definitivamente sciolti.
“Si evidenzia che, tra gli esercenti attività commerciali, rientrano nella previsione dell’art.18 anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società”.
L’INPS implicitamente indica come rilevante il fatturato della società partecipata (o meglio, il calo del fatturato) nella valutazione del diritto del socio alla sospensione del versamento INPS ai sensi dell’articolo 18 del D.L. 23/2020.
Ciò significa che il fatturato della società rileva “per trasparenza” in capo al socio, similarmente a quanto accade per espressa previsione di legge con il reddito in sede di definizione dei contributi IVS (Quadro RR di Redditi).