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Socio di srl e contribuzione.

  • di Luigi Mondardini

    Sentenza della Cassazione n. 21540/2019.

    In materia di contribuzione dovuta dai soci di s.r.l. , la L. 233/1990 (art. 1, c. 1) aveva previsto  che i contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti erano dovuti  sul reddito annuo derivante dall'impresa che dava titolo all'iscrizione nella relativa Gestione.

    Pertanto il titolare di una ditta individuale,  che partecipasse in una società dove non prestava attività lavorativa, doveva pagare i contributi previdenziali soltanto sul reddito della ditta individuale.

    Successivamente , il D.L. 384/1992 (art. 3-bis), modificava la previgente impostazione, stabilendo che  i contributi previdenziali dovessero essere calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef.

    Sulla base di questa disposizione, l'Inps aveva iniziato a chiedere l'assolvimento dei contributi anche sui redditi da partecipazione in società di capitali, a prescindere dall'apporto lavorativo.

    Tuttavia permanevano  dubbi sull'assoggettabilità a contribuzione del reddito del socio di Srl, qualora la partecipazione fosse soltanto di capitale e non si configurasse alcun apporto di lavoro.

    Invece erano soggetti a contribuzione i redditi dei soci di Srl in presenza di effettiva attività lavorativa.


    Ora la Cassazione  afferma che:

    - poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale

    - e considerato che, secondo il Tuir, i redditi derivanti da mera partecipazione in società di capitali, senza prestazione lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi Inps.

    In conclusione, la discriminante sta nell'apporto lavorativo, in mancanza del quale il socio di società di capitali nulla deve a titolo di contribuzione Inps artigiani e commercianti.

     

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