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Società non operative in perdita sistematica

  • di Luigi Mondardini

    Per cinque periodi di imposta consecutivi.

    Dal 2012sono considerate non operative :
     
    - le società che dichiarano per cinque periodi d’imposta consecutivi perdite fiscali, 
    - le società  che nell’ambito di un quinquennio dichiarano quattro perdite fiscali e un reddito imponibile inferiore al minimo
     
    La nuova categoria di società di “comodo”  si affianca a quella delle società che non superano il test di operatività effettuato sui ricavi.
     
    Si considerano quindi  in perdita sistematica per il periodo d’imposta 2016 (Redditi 2017) le società che alternativamente: 
     
    - hanno dichiarato nel quinquennio 2011-2015 perdite fiscali;
    - hanno dichiarato nel medesimo quinquennio quattro perdite fiscali e un reddito imponibile inferiore al minimo .
     
    Il  quinquennio di osservazione, per il periodo d’imposta 2016, riguarda le annualità dal 2011 al 2015 compresi. 
     
    E’ sufficiente che nell’ambito del quinquennio vi sia un solo periodo d’imposta in cui il reddito imponibile sia almeno pari a quello minimo per annullare la sequenza delle perdite consecutive, con conseguente inapplicabilità della disciplina in esame.
     
    Così ad esempio per le società che hanno  un reddito imponibile, almeno pari a quello minimo, per il periodo d’imposta 2015, l’eventuale status di società in perdita sistematica è rinviata al 2021, poiché solo da tale periodo d’imposta l’anno 2015 esce dal quinquennio di osservazione. 
     
    Il quinquennio  si  annulla anche se il reddito imponibile viene  abbattuto da perdite fiscali riportate da annualità precedenti; infatti il risultato della società va assunto  al lordo delle perdite pregresse.
     
    E’ stato inoltre precisato che l’adeguamento  al reddito minimo della società di comodo, in presenza di una perdita fiscale, non è sufficiente a vincere la presunzione prevista per le società in perdita sistematica, con la conseguenza che il periodo d’imposta deve considerarsi comunque in perdita. 
     
    Si tratta peraltro di un orientamento  eccessivamente penalizzante, considerando che l’adeguamento ha comportato l’emersione di un reddito imponibile (anche ai fini Irap) e il conseguente versamento delle imposte dovute.
     

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