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SNC: utili non distribuibili finchè non reintegra il capitale

  • di Luigi Mondardini

    Lo dice lo Cassazione.

    Per la Cassazione ( ordinanza n. 17489 del 4 luglio 2018)  gli utili devono coprire le perdite pregresse e possono essere distribuiti per la parte eccedente .

     

    In presenza di perdite pregresse che abbiano intaccato il capitale sociale, l’utile della snc deve essere destinato a coprire il passivo determinatosi e, solo in caso di eccedenza, può essere distribuito ai soci, a nulla rilevando la circostanza che il riporto delle perdite non sia stato correttamente indicato nella dichiarazione dei redditi.
     

    L’art. 2303 c.c., in linea con  quanto sancito per le società di capitali dall’art. 2433 c.c., dispone, anche per le società di persone, il divieto di dar luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.

    Inoltre  se si verifica una perdita del capitale sociale, è fatto divieto di ripartire gli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

    Dall’altro, l’art. 2262 c.c., dettato in tema di società semplice ma applicabile anche ai tipi sociali più strutturati, dispone che salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto.

    Come nelle società capitali, anche nelle società di persone il legislatore ha  posto un limite alla distribuzione degli utili, a garanzia dell’integrità del capitale sociale; infatti, sebbene nelle società di persone la garanzia patrimoniale per i creditori sia assicurata dalla responsabilità illimitata dei soci, il capitale sociale assume una rilevanza esterna non dissimile a quella delle società di capitali, in quanto strumento di informazione dei creditori e dei terzi circa la propensione dei soci al rischio di impresa nonché circa lo “stato di salute” della società stessa.

    Il ragionamento della Cassazione verte sulla  disposizione dell’art. 2303 c.c. per cui, in caso di perdite, si fa divieto di ripartire gli utili fino a che il capitale sociale non sia reintegrato ovvero ridotto in misura corrispondente.

    L’eventuale distribuzione ai soci darebbe luogo a un inammissibile depauperamento del patrimonio della società, cagionando un rimborso mascherato dei conferimenti.

    Ne consegue che, in presenza di perdite pregresse, relative ai rendiconti precedenti, l’utile deve essere destinato a coprire il passivo determinatosi e, solo in caso di eccedenza, può essere distribuito ai soci.

    Nell’illustrare le motivazioni della propria decisione, la Corte richiama anche l’orientamento per cui la dichiarazione dei redditi presentata dalla società non assume rilevanza ai fini in esame; “nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 c.c., all’approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società” (cfr. Cass. n. 28806/2013).

     

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