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Slittano i termini di notifica/versamenti

  • di Luigi Mondardini

    Atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, ecc.

    Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 15.1.2021, n. 11 il DL n. 3/2021 che prevede lo “slittamento” di un mese del termine iniziale e, di conseguenza, finale di notifica degli atti di accertamento / contestazione / irrogazione delle sanzioni, del termine di decadenza per la notifica degli atti di riscossione e del termine entro il quale effettuare il versamento delle relative somme per le quali è stata disposta la sospensione a causa dell’emergenza COVID-19.

     

    PROROGA NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI, DI IRROGAZIONE SANZIONI

    E’ previsto che la notifica di specifici atti, emessi entro il 31.12.2020, intervenga nel periodo 1.2.2021 - 31.1.2022 (anziché nel periodo 1.1 - 31.12.2021).

    In particolare:

    - di atti di accertamento;

    - di atti di contestazione;

    - di  atti di irrogazione delle sanzioni;

    - di atti di recupero dei crediti d'imposta;

    - di atti di liquidazione;

    - di atti di rettifica e liquidazione

    per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto della sospensione di cui all’art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, sono scaduti nel periodo 8.3 - 31.12.2020.

    Inoltre il medesimo slittamento, con la conseguente notifica / invio / messa a disposizione nel periodo 1.2.2021 - 31.1.2022 (anziché nel periodo 1.1 - 31.12.2021) riguarda i seguenti atti / comunicazioni / inviti elaborati o emessi (anche se non sottoscritti) entro il 31.12.2020:

    - comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;

    - inviti all’adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis, DL n. 78/2010;

    - atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, DL n. 98/2011.

     

    Per tali atti il citato art. n. 157 ha previsto la sospensione degli invii a decorrere dall’8.3.2020.

    PROROGA NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO

    Vengono inoltre prorogati  da un anno a 13 mesi i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 e fissati rispettivamente entro il 31.12:

    • del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica / ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art. 36-bis, DPR n. 600/73, nonché del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20, TUIR in materia di TFR / prestazioni pensionistiche;

     

    • del 4° successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale di cui all’art. 36-ter, DPR n. 600/73.

     

    Tale proroga riguarda le:

    • le dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e e 54-bis, DPR n. 633/72;
    • le  dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi dei citati artt. 19 e 20, TUIR;
    • le dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36-ter, DPR n. 600/73.

    Si rammenta che le disposizioni sopra esaminate non sono applicabili con riferimento alle entrate degli Enti territoriali.

    PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE / AVVISI DI ACCERTAMENTO

    Il c.d. “Decreto Cura Italia” aveva disposto la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:

    - cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione

    - avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010

    - atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione

    -  atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910

    -  atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

     

    Per effetto di tale previsione  risultano sospesi :

    • i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all’Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e da atti esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente “congelamento”, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73;
    • la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
    • le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.

     

    Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi.

     

    Infatti il c.d. “Decreto Rilancio”, ha prorogato il termine dal 31.5 al 31.8.2020, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro il 30.9.2020.

     

    Il c.d. “Decreto Agosto”, ha prorogato il termine dal 31.8 al 15.10.2020, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro il 30.11.2020.

     

    Ora, con il recente DL n. 3/2021 è stato disposto un ulteriore differimento con l’individuazione del termine finale di sospensione al 31.1.2021.

     

    Da ciò discende che la sospensione opera per i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 31.1.2021, che pertanto dovranno essere effettuati in unica soluzione entro l’1.3.2021 (il 28.2 cade di domenica).

    Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate , in alternativa al pagamento in unica soluzione è comunque possibile richiedere la rateizzazione.

    In particolare   è opportuno presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

    La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 31.1.2021. Le stesse dovranno essere versate entro l’1.3.2021.

    Si ricorda che entro l’1.3.2021 va altresì effettuato il versamento delle rate scadute nel 2020 con riferimento alla c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo e stralcio” .

    Per le rate in scadenza nel 2021 e anni successivi restano confermate le scadenze riportate nella “Comunicazione delle somme dovute” ricevuta dal contribuente

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