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Si torna sul tema delle “false valutazioni” ai fini penali

  • di Luigi Mondardini

    La Cassazione conferma l’orientamento meno rigoroso.

    Nella  sentenza n. 6916, in linea con  quanto già affermato dalla sentenza n. 33774/2015, si ribadisce che il falso valutativo ( artt.  2621 e 2622 c.c) dopo le modifiche introdotte  dalla L. 69/2015, non è più previsto dalla legge come reato di false comunicazioni sociali.

    Si osserva peraltro che la decisione è di qualche giorno anteriore rispetto al deposito della sentenza n. 890/2016, con  cui la Suprema Corte è pervenuta ad una conclusione diametralmente opposta. 

    A questo punto occorre  un intervento risolutore da parte delle Sezioni Unite.

    La recentissima  decisione conferma quanto già affermato dalla sentenza n. 33774/2015, evidenziando nella nuova formulazione sia rimasta  la sola locuzione “fatti materiali” non rispondenti al vero; non c’è  alcun richiamo alle valutazioni.

    Pertanto non c’è rilevanza penale dei c.d. falsi valutativi.

    I nuovi artt. 2621 e 2622 c.c. si inseriscono in un contesto normativo che, nell’art. 2638 c.c., vede ancora un esplicito riferimento a fatti materiali ancorché oggetto di valutazioni.

    Secondo la decisione depositata  sono due gli argomenti  a favore della soluzione dell’irrilevanza penale delle false valutazioni:

    - l’adozione del riferimento ai “fatti materiali non rispondenti al vero”, senza alcun richiamo alle valutazioni ;

    - la lettura sistematica rispetto alla fattispecie di cui al citato art. 2638 c.c.
     

    Per “fatti materiali” si intenderebbero ad esempio:  ricavi falsamente incrementati, costi non appostati, iscrizione di crediti non esigibili per fallimento dei debitori, mancata svalutazione di una partecipazione in società fallita o iscrizione di crediti da contratti fittizi, escludendo quelli  prodotti  da valutazioni, seppure correlati a  dati oggettivi.

    In pratica, si avrebbe falso valutativo non punibile quando si associa un dato numerico ad una realtà economica comunque esistente, mentre si rientra comunque “nel fuoco normativo” quando, tramite un’operazione di questo genere, si fornisce di fatto una rappresentazione difforme dal vero della stessa realtà materiale.

     

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