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Si parte con lo “spesometro estero”.

  • di Luigi Mondardini

    Il primo invio entro il 28.2 per le operazioni di gennaio.

    Dal 1.1.2019, per monitorare le operazioni estere, è stato introdotto l’obbligo, a carico dei soggetti residenti, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni / prestazioni di servizi rese / ricevute verso / da soggetti non stabili in Italia (c.d. “spesometro estero”).

    L’adempimento ha cadenza mensile e va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo. Il primo invio scade il prossimo 28.2 e si riferisce alle operazioni di gennaio.

    La comunicazione non è richiesta per le operazioni documentate da fattura elettronica inviata al SdI o bolletta doganale.

    L’adempimento  interessa i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia, per i quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica.

    Sono viceversa esonerati dall’obbligo di presentazione dello spesometro estero  i soggetti minimi / forfetari;  i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;  i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000.

    Oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

    In particolare  vanno comunicati:

    - i dati identificativi del cedente / prestatore; i dati identificativi dell’acquirente / committente; la  data del documento comprovante l’operazione; la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione); il numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’applicazione dell’imposta, tipologia (“natura”) dell’operazione.

    Come per lo spesometro  la “natura” dell’operazione va indicata, in alternativa all’imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata / esposta l’IVA.

    L’nvio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata  emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);  emessa / ricevuta fattura elettronica.

    Il soggetto che per le cessioni UE trasmette il relativo mod. Intra non è esonerato dalla comunicazione dati fatture transfrontaliere (spesometro estero) ferma restando, in alternativa, la possibilità di trasmettere al SdI la fattura elettronica con “Codice Destinatario – XXXXXXX”.

    I file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell’invio (soggetto obbligato o un suo delegato).

    L’invio della comunicazione va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura tenendo presente che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

    Lo  spesometro estero non incide in alcun modo sull’obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra che pertanto rimangono immutate.

    In  caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, nel limite di € 1.000 per ciascun trimestre.

    La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

     

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