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Si parte con lo “scontrino commerciale”.

  • di Luigi Mondardini

    Dal 1° luglio prende avvio la trasmissione telematica dei corrispettivi.

    Escono di scena scontrino e la ricevuta fiscale. In ogni caso i contribuenti interessati dovranno una documentazione “non fiscale” qualora l’acquirente non chieda l’emissione della fattura elettronica .

    I vecchi scontrini e ricevute fiscali, dal 1° luglio  saranno sostituiti da un nuovo documento commerciale rilasciato in formato cartaceo o digitale con  valenza ai fini civilistici costituendo il titolo per l’esercizio del diritto di garanzia contro i vizi dei beni venduti.

    Inoltre il nuovo scontrino vale come documento di trasporto o altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra cui l’operazione è stata posta in essere. In buona sostanza è in grado di sostituire l’emissione del documento di trasporto

    Il documento deve indicare:

    -  le informazioni riguardanti la data e l’ora di emissione; il numero progressivo;

    - la ditta; la denominazione o ragione sociale;

    - nome e cognome dell’emittente; il numero di partita Iva dell’emittente;  l’ubicazione dell’esercizio;

    -la descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi;  

    - l’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

    - l’aliquota Iva e l’ammontare della relativa imposta.

    Il nuovo documento può assumere anche “ valenza fiscale”  , se ciò viene richiesto dal cliente; in questo caso dovrà essere comunicato al cedente il proprio codice fiscale o il numero di partita Iva.

    In tal modo l’acquirente potrà portare in deduzione le spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi ai fini delle imposte sui redditi, nonché far valere le deduzioni e detrazioni degli oneri ai fini IRPEF.

    Si ricorda che il Decreto crescita” ( in fase di conversione definitiva in legge) prevede un maggior termine entro cui trasmettere i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate:

    • vale a dire entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.  La disciplina è stata così uniformata all’obbligo di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio.

    Fissata anche una “ moratoria delle sanzioni”:

    • nel primo semestre  non saranno applicabili le relative sanzioni nel caso in cui i corrispettivi giornalieri vengano trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

    Così ad esempio i corrispettivi di agosto potranno essere trasmessi entro il 30 settembre; ciò però non significa uno slittamento degli ordinari termini di liquidazione. E’ possibile in sostanza inviare anche in ritardo, ma senza differire il versamento dell’IVA dovuta.

     

     

     

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