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Sgravi contributivi fino a 3mila euro

  • di Luigi Mondardini

    Nuova agevolazione in favore dei datori di lavoro del settore privato.

    E’ relativa alle assunzioni dal 1° gennaio 2018 di  giovani con meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 per gli avviamenti al lavoro effettuati dal 2019.
     
    Condizione essenziale per il diritto all’incentivo è che il soggetto avviato al lavoro non sia mai stato occupato, in precedenza, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
     
    Fanno eccezione i rapporti di apprendistato – instaurati con altro datore di lavoro, diverso da quello che esegue la nuova assunzione – che non siano proseguiti con il mantenimento in servizio dell’interessato.
     
    La riduzione contributiva, che non riguarda il premio Inail, ha una durata massima di trentasei mesi e abbatte del 50% gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il tetto massimo di 3mila euro annui.
     
    Sono premiate le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti; viceversa il beneficio non potrà applicarsi alle assunzioni di dirigenti e  anche per i rapporti di lavoro di tipo domestico.
     
    Per l’accesso alla misura, il datore di lavoro non deve avere effettuato nella stessa unità produttiva – nei 6 mesi precedenti – licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi (ex legge 223/1991).
     
    Se cessa il rapporto agevolato, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro, anche oltre il limite di età previsto e chi instaura il rapporto può fruire dell’esenzione per i mesi mancanti al compimento del triennio.
     
    Nel rispetto delle condizioni generali di accesso, l’incentivo è previsto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine; in tal caso, il requisito anagrafico previsto dalla norma, deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto.
     
    In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con lo sgravio o di altro lavoratore operante nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica, effettuato nei sei mesi successivi, fa venire meno l’agevolazione e obbliga al versamento dei contributi non pagati.
     
     
     
     
     
     
     

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