>

Settore edilizia: rimborsi IVA prioritari

  • di Luigi Mondardini

    Si avvicina il termine entro cui richiedere a rimborso l’eccedenza di credito IVA del secondo trimestre 2016.

    Con il DM 29 aprile è stata concessa  la possibilità di avvalersi dei rimborsi in via prioritaria anche per i soggetti che effettuano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, tutte operazioni effettuate con il meccanismo del reverse charge  ( art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72) , introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

    L’ampliamento nel campo di esecuzione prioritaria dei rimborsi IVA  si applica a partire dalle richieste di rimborso relative al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2016.

    Precedentemente tale possibilità era riconosciuta ai soli soggetti subappaltatori  di cui alla lett. a) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72.

    Ora  vengono ammessi ai rimborsi prioritari anche coloro che hanno effettuato prestazioni di cui alla lett. a-ter) dell’art. 17 comma 6, non dipendenti da subappalto; in particolare coloro che effettuano:

    -         servizi di pulizia

    -         demolizione

    -         installazione di impianti

    -         completamento relativi ad edifici

    identificabili “oggettivamente” sulla base dei codici ATECO individuati dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 14 del 27 marzo 2015.

    L’art.  2 comma 2 del DM 22 marzo 2007 prevede i requisiti richiesti per accedere al rimborso in via prioritaria; esso viene riconosciuto ai soggetti passivi che:

    -         svolgono l’attività da almeno tre anni;

    -         richiedono a rimborso un’eccedenza di credito IVA detraibile di importo almeno pari a 3.000 euro (nel caso di rimborsi trimestrali);

    -         richiedono a rimborso un’eccedenza detraibile di importo pari almeno al 10% dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni effettuati nel periodo di riferimento (trimestre aprile-giugno 2016, nel caso in esame).

    Il  beneficio vale per tutte le istanze di rimborso, presentate mediante modello TR, entro il termine del 1° agosto 2016.

    Se poi si tiene conto che  gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, il termine effettivo per la presentazione del modello dovrebbe essere individuato nel giorno 22 agosto 2016.

    Con l’introduzione del reverse charge per le cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco, prevista dal DLgs. 24/2016, con effetti per le operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016, il modello TR è per la prima volta utilizzabile anche in merito a dette operazioni, incluse nel rigo TC2 (“IVA dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente”).


     

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link