Non sempre è agevole distinguere la cessione di beni dalla prestazione di servizi
Importante la Circolare 22.12.2015 n. 37/E dell’ Agenzia delle Entrate nella quale si pone la distinzione tra “fornitura con posa in opera” e “prestazione di servizi”
Si è in presenza di cessione di beni da assoggettare ad IVA , seguendo le normali regole di fatturazione e rivalsa, quando contemporaneamente:
- il contratto riguarda la cessione, dopo il completamento dell’installazione e la realizzazione di collaudi , di beni posti in opera e in grado di funzionare;
- il costo del materiale è preponderante rispetto all’importo fatturato dal fornitore;
- il bene fornito mantiene la sua natura originaria;
- il bene viene installato secondo condizioni standard scelte dal fornitore e senza che il cliente chieda di adattare i beni forniti a suoi bisogni specifici.
Viceversa si una prestazione di servizi da assoggettare al reverse charge al verificarsi di una soltanto delle seguenti situazioni:
- il cliente non acquista il bene al termine dell’operazione perché lo stesso resta di proprietà del prestatore oppure viene acquistato da un operatore terzo;
- il contratto non fa riferimento ad una fornitura di beni ma al “risultato” di un opera;
- il costo del materiale fornito sia minoritario rispetto all’importo totale fatturato dal cedente / prestatore;
- il bene fornito perde la sua natura originaria;
- il bene viene installato secondo regole specifiche e dettagliate richieste dal cliente per adattarlo a suoi bisogni specifici propri.
Occorre inoltre valutare se le parti hanno voluto attribuire prevalenza all’attività lavorativa prestata o all’elemento della materia, senza che sia di per sé determinante il solo dato oggettivo del raffronto tra valore della materia impiegata e valore dell’opera prestata.
Per quanto riguarda poi la tematica dei subappalti edili ( ex art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72) , riguardante le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore, ormai sono numerose sentenze di merito sul tema.
In particolare si rileva la presenza di un contratto di subappalto per l’esecuzione di opere nel settore edile quando la fornitura di beni è accompagnata da:
- un impiego di mano d’opera specializzata per l’esecuzione di opere “a regola d’arte”;
- l’obbligo da parte del fornitore / prestatore ad osservare la disciplina di cantiere;
- il controllo e la custodia del materiale di propria fornitura;
- l’esecuzione di opere provvisionali per la sicurezza nelle operazioni di posa in opera;
- l’assistenza e il collaudo;
- l’assicurazione, garanzia e responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi;
- la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori;
- una clausola arbitrale;
- l’espressa indicazione in contratto che la prestazione è finalizzata alla realizzazione di una parte essenziale ed inscindibile di un fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione.