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Semestrale lo Spesometro 2017

  • di Luigi Mondardini

    Approvato il decreto Milleproroghe ,per iol primo anno spesometro semestrale.

    L’adempimento dovrà essere assolto  entro il 18 settembre 2017  per il primo semestre, ed entro il mese di febbraio 2018, per il secondo semestre.

    Resta ferma la nuova comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali) che, anche per il 2017, deve essere effettuata  entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

    A decorrere dall’anno d’imposta 2017 è passato da annuale a trimestrale l’obbligo di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, incluse le note di variazione e le fatture ricevute/registrate, incluse le note di variazione e le bollette doganali.

    I  dati vanno inviati in forma “analitica” ed entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre .

    Per il “primo anno” di applicazione dell’adempimento, il legislatore aveva stabilito che la comunicazione era da inviare unitariamente per i primi 2 trimestri, entro il 25/07/2017.

    Il decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016) ha infine previsto  che, per il primo anno di applicazione, la trasmissione telematica dei dati del c.d. nuovo spesometro è effettuata su base “semestrale”.

    Viene spostato dal 25 luglio al 16 settembre 2017  il termine per l’adempimento. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.

    Per il prossimo anno (2018) la comunicazione dei dati del cd. nuovo spesometro avverrà  con cadenza trimestrale.

     

    In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse/ricevute è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

    La sanzione è “ridotta” alla metà (1 euro) per ciascuna fattura, con un massimo di € 500, se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la comunicazione corretta dei dati (in precedenza presentata in modo errato).

    Non opera il cumulo giuridico di cui all’articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

    Per quanto riguarda l’adempimento relativo la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva ,  decorrere dal 2017,  rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.

    Sono esonerati  da tale adempimento i soggetti passivi Iva non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio saranno esonerati i medici che effettuano solo operazioni esenti, i produttori agricoli in regime speciale) e all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, minimi / forfetari).

    La presentazione della comunicazione va effettuata in modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (tenendo conto che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16 settembre e quella dell’ultimo trimestre entro il mese di febbraio).  

     

    L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. 

    La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione “corretta” dei dati (in quanto in precedenza inviato in modo errato).

     

     

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