L’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti.
L’articolo 22 del decreto IVA prevede che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione».
In assenza di fattura, i corrispettivi, per i quali sussiste l’obbligo di certificazione fiscale possono essere documentati mediante il rilascio della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale.
Come è noto , avendo la fattura funzione sostitutiva di scontrino o ricevuta fiscale, nei casi in cui ne è prescritta l’emissione, è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione.
L’operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari , sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata.
In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite.
Le precisazione richiamate risultano ancora valide pur in presenza dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019 .
In definitiva:
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quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale , nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta.
In particolare: nella sezione “AltriDatiGestionali” andranno riportati:
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nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
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nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
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nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
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nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.