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Scontrini e ricevute addio dal 1° luglio 2019.

  • di Luigi Mondardini

    Scatta l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica.

    Si era abituati al rilascio di scontrini fiscale o  ricevuta cartacea; dal mese di luglio e ancor più dal 1° gennaio 2020, con l’avvio dello scontrino elettronico , bisognerà abituarsi al nuovo documento commerciale.

    Il documento che verrà rilasciato in sede di acquisto o a seguito della prestazione di servizio avrà valenza civilistica, e servirà al cliente\consumatore per l’esercizio dei propri diritti (reso, cambio o garanzia).

    Definito come “documento commerciale”, sarà  utile per l’acquirente al fine di esercitare i diritti di garanzia relativi al bene acquistato o al servizio prestato.

    Il documento commerciale dovrà essere emesso e rilasciato al cliente per ciascuna operazione, in versione cartacea o su richiesta in formato elettronico. Si  tratterà di una sorta di ricevuta d’acquisto priva di valore fiscale che dovrà contenere al suo interno almeno le seguenti informazioni:

    • data e ora di emissione;
    • numero progressivo;
    • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
    • numero di partita IVA dell’emittente;
    • ubicazione dell’esercizio;
    • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i medicinali può essere utilizzato il codice AIC);
    • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

    Specifiche caratteristiche sono richieste anche in merito alle modalità di emissione, da effettuarsi mediante strumenti tecnologici in grado di garantire la sicurezza ed inalterabilità dei dati.

    Attenzione:  il documento commerciale – in sostituzione dello  scontrino-  non avrà valore fiscale.

    Pertanto, volendo  accedere a detrazioni o deduzioni fiscali, sarà necessario richiedere esplicitamente all’esercente l’emissione del documento commerciale fiscale.

    Infatti  il documento commerciale sarà idoneo esclusivamente a garantire all’acquirente il rispetto dei diritti civilistici, ma non avrà alcuna valenza fiscale; si dovrà richiedere  al negoziante l’emissione di un documento commerciale valido ai fini fiscali, necessariamente al momento di effettuazione dell’operazione. Al suo interno saranno riportati, oltre ai dati generali, anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente.

    Soltanto per le spese documentate con il documento commerciale fiscale si potranno dedurre o detrarre spese ed oneri sostenuti. Bisognerà rilasciare questa tipologia di documento anche nel caso di fatturazione differita (articolo 21, comma 4 lettera a del DPR n. 633/1972).

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