Modificato il criterio di scomputo delle ritenute a titolo d’acconto .
Sono le ritenute subite in in relazione ai redditi tassati per competenza, previsto dall’art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR e dall’art. 25-bis del DPR 600/73.
Sostituendo la lett. c) dell’art. 22 co. 1 del TUIR, si dispone che, per le ritenute operate nell’anno successivo a “quello di competenza” dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il percipiente può scegliere tra le seguenti alternative:
- scomputo dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi;
- scomputo dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale le ritenute sono operate.
La modifica introduce, in alternativa allo scomputo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di competenza dei redditi (principio di competenza), la possibilità di scomputo nella dichiarazione dell’anno successivo, in cui è operata la ritenuta (principio di cassa).
Resta fermo che le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono scomputate dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui sono state effettuate (art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR e art. 25-bis co. 3 del DPR 600/73).
Mediante la modifica dell’art. 25-bis co. 3 del DPR 600/73, analogo principio è esteso alle ritenute su provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.
Le stesse regole operano quindi con riferimento alle ritenute sui corrispettivi corrisposti dal condominio all’appaltatore (art. 25-ter del DPR 600/73) e nel caso delle ritenute operate dalla banca e dalle Poste sui bonifici di pagamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (art. 25 del DL 78/2010).
Con riguardo alle provvigioni di competenza del periodo d’imposta 2016 “solare”, le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2017 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2016 (al più tardi, entro il 30.9.2017) sono scomputabili dall’imposta relativa ai redditi dell’anno 2016 (UNICO 2017) o, in virtù della novità normativa, dall’imposta relativa ai redditi dell’anno 2017 (UNICO 2018).