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Scadenze fiscali: riepilogo

  • di Luigi Mondardini

    Il calendario dei versamenti: aprile - maggio.

    La nuova sospensione riguarda  alcuni tipi di versamenti tributari e contributivi relativi ai mesi di aprile e di maggio 2020.

     

    In particolare la sospensione si riferisce a:


    - ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, del D.P.R. 600/73 (“ritenute paghe”), comprese addizionale regionale e comunale;   Iva;  Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.


    I soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente , potranno sospendere i versamenti di aprile  a patto che sia intervenuta una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 ; quelli di maggio 2020 se nel mese di aprile 2020 è intervenuta una diminuzione rispetto  al mese di aprile 2019.

     
    Occorre considerare i ricavi o compensi e  non il volume d’affari ai fini IVA; inoltre l’eventuale diminuzione  deve essere calcolata mettendo a confronto mese su mese  anche per i contribuenti  trimestrali.

     

    La  sospensione spetta, senza necessità di valutazioni in ordine all’ammontare dei ricavi e compensi, anche ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019.


    I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure potranno essere rateizzati in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020, senza interessi.

    Coloro che non rientrano nella sospensione si avvalgono delle precedenti disposizioni ( articolo 8, comma 1, 9 e art. 61, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

     
    In questo caso occorre verificare il periodo di sospensione a seconda della categoria di appartenenza .

     

    Il nuovo decreto infatti prevede che la ripresa della riscossione dei versamenti sospesi in base alle precedenti disposizioni e cioè pagamento in unica soluzione al 31 maggio, o cinque rate da maggio, per settore turismo e tutti gli altri soggetti identificati dall’articolo 61, comma 2 (es. ristoranti e soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili).


    Solo se non si rientra in alcuna delle ipotesi sovra indicate, ma tuttavia si rientrava nei soggetti già beneficiari in forza di disposizioni precedenti di una sospensione, tale sospensione prosegue con i medesimi criteri e le medesime scadenze fissate all’atto dell’emanazione.


    Ulteriori provvedimenti:


    1) ritenute: prorogata al 31 maggio la possibilità di sospendere le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, a condizione che il soggetto percettore abbia conseguito nel periodo d’imposta precedente un volume d’affari inferiore a 400mila euro e non abbia sostenuto spese di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente. Le ritenute non operate dovranno essere versate dal percipiente entro il 31 luglio o in cinque rate senza interessi da luglio.

     

    2) acconti d’imposta: non sarà sanzionato lo scostamento dell’importo versato a titolo di acconto previsionale, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20 per cento.

     

    3) versamenti: i versamenti non oggetto di sospensione scadenti il 16 marzo erano stati rimessi in termini al 20 marzo con il decreto “cura Italia” del 17/03. Il decreto liquidità prevede ora che tali versamenti non vengano sanzionati se effettuati entro il maggior termine del 16 aprile.

     

    4) Certificazioni uniche: la trasmissione telematica delle CU necessarie alla dichiarazione precompilata, così come la consegna ai percipienti di tutte le tipologie di CU, potrà essere effettuata entro il 30 aprile, in luogo del 31 marzo.

    Le CU relative a redditi non dichiarabili nella precompilata potranno essere trasmesse (come sempre) entro il termine di presentazione del modello 770.

     

    5) bollo sulle fatture: le semplificazioni versamento bollo su e-fatture: introdotte disposizioni a regime che prevedono che il versamento relativo al primo trimestre, se inferiore a 250 euro, possa essere effettuato entro il termine del secondo trimestre. Se primo e secondo trimestre sommati sono complessivamente inferiori a 250 euro, potranno essere versati nel termine del terzo trimestre. Restano fermi i termini del terzo e quarto trimestre.

     

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